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DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. 30

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2018, n. 64 (in G.U. 08/06/2018, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2018)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-6-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre  1995,  n.
481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei  servizi
di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione  dei
servizi di pubblica utilita'»; 
  Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004,  n.  239,
recante: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto l'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, recante: «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA)  nelle  more  del
procedimento di nomina dei suoi componenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio  2011  continuano  ad  esercitare   le   proprie   funzioni,
limitatamente agli atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli
indifferibili e urgenti, fino alla nomina  dei  nuovi  componenti  la
predetta Autorita' ((non oltre il novantesimo giorno  dal  giuramento
del primo Governo formato successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e, comunque, non oltre  il  30  settembre
2018)). 
  ((1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente,
durante il periodo di cui al comma 1,  trasmette  alle  Camere,  ogni
quarantacinque giorni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, una relazione concernente  gli  atti  di
ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e  urgenti  adottati
nel periodo di riferimento, con  l'illustrazione  dei  presupposti  e
delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto  anche
degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di  entrata
in vigore del presente decreto e quella di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  nonche'  delle  linee  guida   eventualmente
adottate al fine di  individuare  gli  atti  emanati  dalla  predetta
Autorita'  da  considerare  di   ordinaria   amministrazione   ovvero
indifferibili e urgenti)).