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LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018
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vigente al 18/05/2018
Testo in vigore dal: 31-1-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Consenso informato 
 
  1. La presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  tutela  il
diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignita'     e
all'autodeterminazione  della  persona  e   stabilisce   che   nessun
trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo  del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge. 
  2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra
paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si
incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza,
l'autonomia  professionale   e   la   responsabilita'   del   medico.
Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive
competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono
l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente
lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione  civile  o
il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. 
  3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informata in modo completo,  aggiornato  e  a  lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai
rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari
indicati,  nonche'  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle
conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e
dell'accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi.  Puo'
rifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovvero
indicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lo
vuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l'eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico. 
  4. Il consenso informato, acquisito nei modi e  con  gli  strumenti
piu' consoni alle condizioni del paziente, e'  documentato  in  forma
scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con
disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
  5. Ogni persona capace di agire ha  il  diritto  di  rifiutare,  in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico
per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presente
legge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,
su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di
assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilita'  per   il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo
sanitario elettronico. 
  6. Il medico e'  tenuto  a  rispettare  la  volonta'  espressa  dal
paziente di rifiutare il trattamento sanitario  o  di  rinunciare  al
medesimo e, in conseguenza di  cio',  e'  esente  da  responsabilita'
civile o penale. Il paziente non puo'  esigere  trattamenti  sanitari
contrari a norme di legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle
buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,  il
medico non ha obblighi professionali. 
  7. Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i
componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel
rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla. 
  8. Il tempo della comunicazione tra medico e  paziente  costituisce
tempo di cura. 
  9. Ogni struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  garantisce  con
proprie modalita' organizzative la piena e  corretta  attuazione  dei
principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  l'informazione
necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. 
  10. La formazione iniziale e continua  dei  medici  e  degli  altri
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia
di relazione e di comunicazione  con  il  paziente,  di  terapia  del
dolore e di cure palliative. 
  11.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  speciali   che
disciplinano l'acquisizione del consenso  informato  per  determinati
atti o trattamenti sanitari. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e  32  della
          Costituzione: 
              "Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale." 
              "Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile. 
              Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di  ispezione
          o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra  restrizione
          della  liberta'  personale,  se  non  per   atto   motivato
          dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi  previsti
          dalla legge. 
              In casi eccezionali di necessita' ed urgenza,  indicati
          tassativamente  dalla  legge,   l'autorita'   di   Pubblica
          sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti  provvisori,   che
          devono   essere   comunicati    entro    quarantotto    ore
          all'Autorita' giudiziaria e, se  questa  non  li  convalida
          nelle successive quarantotto ore, si intendono  revocati  e
          restano privi di ogni effetto. 
              E' punita ogni violenza fisica e morale  sulle  persone
          comunque sottoposte a restrizioni di liberta'. 
              -  La  legge  stabilisce   i   limiti   massimi   della
          carcerazione preventiva." 
              "Art.  32.  La  Repubblica  tutela   la   salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della
          Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea: 
              «Art. 1 (Dignita' umana). - 1.  La  dignita'  umana  e'
          inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. 
              «Art. 2 (Diritto alla  vita).  -  1.  Ogni  persona  ha
          diritto alla vita. 
              2. Nessuno puo' essere condannato alla pena  di  morte,
          ne' giustiziato. 
              Art. 3 (Diritto all'integrita'  della  persona).  -  1.
          Ogni persona ha diritto alla propria  integrita'  fisica  e
          psichica. 
              2. Nell'ambito della medicina e della  biologia  devono
          essere in particolare rispettati: 
                a) il  consenso  libero  e  informato  della  persona
          interessata, secondo le modalita' definite dalla legge; 
                b)  il  divieto  delle   pratiche   eugenetiche,   in
          particolare di quelle aventi come scopo la selezione  delle
          persone; 
                c) il divieto di fare del corpo  umano  e  delle  sue
          parti in quanto tali una fonte di lucro; 
                d) il divieto  della  clonazione  riproduttiva  degli
          esseri umani.».