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LEGGE 4 dicembre 2017, n. 181

Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica. (17G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2017
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-12-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli  italiani»  di
Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale  di  Michele  Novaro
quale proprio inno nazionale. 
  2.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma
1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le
modalita'  di  esecuzione  del  «Canto  degli  italiani»  quale  inno
nazionale. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, comma  1,  lettera  ii),  della
          legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli
          atti amministrativi da adottarsi nella  forma  del  decreto
          del Presidente della Repubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14, e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti previsti espressamente dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente: 
              Omissis 
              ii) tutti gli  atti  per  i  quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.».