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LEGGE 25 luglio 2017, n. 127

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (17G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2017
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Testo in vigore dal: 3-9-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del  territorio
e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli
articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma,  lettera  s),  della
Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea  sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000,  ratificata  ai  sensi
della legge 9 gennaio 2006,  n.  14,  nonche'  a  fini  di  tutela  e
valorizzazione della biodiversita' agraria,  promuove  interventi  di
ripristino, recupero,  manutenzione  e  salvaguardia  degli  agrumeti
caratteristici. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  agrumeti  caratteristici  si
intendono quelli aventi particolare pregio  varietale  paesaggistico,
storico e ambientale, situati in aree  vocate  alla  coltivazione  di
specie agrumicole nelle quali  particolari  condizioni  ambientali  e
climatiche  conferiscono  al  prodotto   caratteristiche   specifiche
strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del  territorio
e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli
articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma,  lettera  s),  della
Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea  sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000,  ratificata  ai  sensi
della legge 9 gennaio 2006,  n.  14,  nonche'  a  fini  di  tutela  e
valorizzazione della biodiversita' agraria,  promuove  interventi  di
ripristino, recupero,  manutenzione  e  salvaguardia  degli  agrumeti
caratteristici. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  agrumeti  caratteristici  si
intendono quelli aventi particolare pregio  varietale  paesaggistico,
storico e ambientale, situati in aree  vocate  alla  coltivazione  di
specie agrumicole nelle quali  particolari  condizioni  ambientali  e
climatiche  conferiscono  al  prodotto   caratteristiche   specifiche
strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine.