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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2017, n. 39

Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. (17G00050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2017
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Testo in vigore dal: 15-4-2017
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,   e   successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'articolo 1, comma 381, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, come modificato dall'articolo  1,  comma  668,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al fine  di
razionalizzare il settore della ricerca e della  sperimentazione  nel
settore agroalimentare e  di  sostenere  gli  spin  off  tecnologici,
nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa  pubblica,  in
attuazione del principio di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e  successive  modificazioni,  anche  tenendo
conto  degli  indirizzi  e  delle   proposte   formulati   ai   sensi
dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, l'Istituto nazionale di economia agraria  (INEA)  e'  incorporato
nel Consiglio per la ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura
(CRA), che assume la denominazione di Consiglio  per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la  natura
di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»; 
  Visto il medesimo articolo 1, comma 381, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai  fini
dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e' nominato  un
commissario straordinario ... [che] predispone [...] lo  statuto  del
Consiglio»  e  che  «Lo  statuto  del  Consiglio  e'   adottato   con
regolamento  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, anche in deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  454,  che  sono  abrogate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  medesimo  regolamento,
previo parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  che  si
pronunciano entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorso il quale il regolamento puo' comunque essere adottato»; 
  Visto il decreto 1° giugno 2016, n.  1622,  adottato  dal  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con  il  quale  si  e'
provveduto a trasferire al Consiglio per la ricerca in agricoltura  e
l'analisi dell'economia  agraria  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie dell'ex INEA; 
  Vista la nota prot.  5121  del  9  maggio  2016  con  la  quale  il
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria  ha  trasmesso  al  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  lo  schema  di  statuto
dell'ente approvato con decreto commissariale  n.  32  del  4  maggio
2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1694/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7  luglio
2016; 
  Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo  2,
comma 2, dello statuto «andrebbe inserita la necessita', per il CREA,
di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca  del  settore
e, in particolare, con  l'ISPRA»,  in  quanto  appare  eccessivamente
limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre  la  possibilita'  di  un
raccordo, certamente auspicabile, e' gia' consentita dalla  norma  in
questione; 
  Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo  5,
comma 1, dello statuto, occorrerebbe eliminare la particella «o»,  in
quanto tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di  amministrazione
di avere composizione  mista,  come  invece  auspicato  dallo  stesso
Consiglio di Stato; 
  Acquisito il parere delle Commissioni competenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota prot. 10924 del 28  ottobre  2016  con  la  quale  il
presente schema di decreto e'  stato  comunicato  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto di provvedere in merito; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca 
          in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 
 
  1. E' adottato l'allegato statuto del Consiglio per la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 27 gennaio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 201 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2012,  n.  156,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27   febbraio   2013,   n.   105    (Regolamento    recante
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre  2013,  n.
          218. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  381,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario: 
              «381.  Al  fine  di  razionalizzare  il  settore  della
          ricerca e della sperimentazione nel settore  agroalimentare
          e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
          razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
          del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  anche
          tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
          sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  9  agosto  2013,  n.  98,  l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
          ricerca e la  sperimentazione  in  agricoltura  (CRA),  che
          assume la denominazione di  Consiglio  per  la  ricerca  in
          agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,  conservando
          la natura di ente nazionale di ricerca  e  sperimentazione.
          Il Consiglio  subentra  nei  rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le  funzioni  ad
          esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          dell'INEA trasferite al Consiglio.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
          carica  alla  data  di  incorporazione  e   trasmesso   per
          l'approvazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
          finanze.  Ai  componenti  degli   organi   dell'INEA   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   o   altri   emolumenti
          comunque denominati fino alla data di  incorporazione.  Per
          gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
          predetti  organi  spetta  esclusivamente,  ove  dovuto,  il
          rimborso delle spese sostenute nella  misura  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti.  Ai  fini  dell'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma e' nominato un  commissario
          straordinario con le modalita' di  cui  al  comma  382.  Il
          commissario predispone, entro centoventi giorni dalla  data
          della sua nomina, un piano triennale per il rilancio  e  la
          razionalizzazione   delle   attivita'    di    ricerca    e
          sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio  e
          gli interventi di incremento dell'efficienza  organizzativa
          ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla  riduzione
          e alla razionalizzazione delle strutture e delle  attivita'
          degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per  la
          ricerca   e   la   sperimentazione,   a   livello    almeno
          interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
          e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
          con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
          riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari  ad
          almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle  spese
          correnti pari ad  almeno  il  10  per  cento,  rispetto  ai
          livelli   attuali.   Il   commissario   provvede   altresi'
          all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso  di
          inottemperanza   dell'organo   in    carica    alla    data
          dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al  presente
          comma e ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
          predetto  organo.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, tenuto  conto  delle  proposte  del
          commissario,   approva,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare, da emanare previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,   la   direttiva   di   indirizzo
          triennale delle attivita' di ricerca e  sperimentale  e  il
          piano  degli  interventi   necessari   ad   assicurare   il
          contenimento della spesa e la riduzione  del  numero  delle
          sedi nonche' l'equilibrio  finanziario  del  Consiglio.  Lo
          statuto del  Consiglio  e'  adottato  con  regolamento  del
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  454,  che
          sono abrogate a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          del medesimo regolamento, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,  che  si  pronunciano  entro   il
          termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il  quale
          il regolamento puo' comunque essere adottato.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».