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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2017, n. 21

Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali ((...)). (17G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2018)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 28-6-2018
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n.  243  del  2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano si considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase  di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,  come
eventualmente modificato  ai  sensi  dell'articolo  10  della  stessa
legge; 
  Visto l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina  il
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; 
  Visti i commi 1 e 2 del richiamato articolo 10 che prevedono che le
operazioni   di   indebitamento   -   consentite    per    finanziare
esclusivamente  spese  di  investimento  -   sono   effettuate   solo
contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di  durata  non
superiore  alla  vita  utile  dell'investimento,   nei   quali   sono
evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui   singoli
esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di  copertura  degli
oneri corrispondenti; 
  Visto, in particolare, il comma 3 del  predetto  articolo  10,  che
prevede che le suddette operazioni di indebitamento e  le  operazioni
di investimento realizzate attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla  base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per
l'anno di riferimento, il rispetto del saldo  di  cui  al  richiamato
articolo 9, comma  1,  della  citata  legge  n.  243  del  2012,  del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione; 
  Visto, altresi', il comma 4 del predetto articolo 10,  che  prevede
che le richiamate operazioni  di  indebitamento  e  di  investimento,
realizzate attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti non soddisfatte  dalle  intese  di  cui  al
comma 3,  sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al  richiamato
articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali; 
  Visto il comma 5 del citato  articolo  10,  che  prevede  che,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza unificata,  sono  disciplinati  criteri  e
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo 10 ((...)); 
  Considerato altresi' che il comma  5  del  richiamato  articolo  10
prevede che lo schema di decreto in parola e' trasmesso  alle  Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti  per  i  profili  di  carattere  finanziario  che   devono
esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i  quali
il decreto puo' essere comunque adottato; 
  Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
attuazione  dell'articolo   120   della   Costituzione   sul   potere
sostitutivo; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure   di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e, in  particolare,
l'articolo  2  che  prevede   l'istituzione   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze della banca dati  per  il  monitoraggio
delle opere pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visti i commi 506,  507  e  508  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, recanti misure sanzionatorie  a  carico  degli
enti territoriali in caso di  mancata  intesa  regionale,  inutilizzo
degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese  regionali
e dei patti di solidarieta'  nazionale  ovvero  mancata  trasmissione
delle informazioni richieste; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al  richiamato
articolo 10 della legge n. 243 del 2012 ((...)); 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del  1°
dicembre 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 12 gennaio 2017; 
  Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in
data  7  febbraio  2017  e  della  V  commissione  del  Senato  della
Repubblica in data 8 febbraio 2017; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le intese  regionali  di  cui  all'articolo  2  disciplinano  le
operazioni di  investimento  realizzate  attraverso  indebitamento  o
utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi  precedenti
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012,  n.
243. Le operazioni di  cui  al  periodo  precedente  assicurano,  per
ciascun  anno  di  riferimento,  il  rispetto  del   saldo   di   cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  del
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione. 
  2.  I  patti  di  solidarieta'  nazionale  di  cui  all'articolo  4
disciplinano le  operazioni  di  investimento  realizzate  attraverso
indebitamento o  utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione  degli
esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui
all'articolo  2.  Le  operazioni  di  cui   al   periodo   precedente
assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,
del complesso degli enti territoriali. 
  3. Restano ferme le operazioni di  investimento  dei  singoli  enti
territoriali effettuate attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  e
l'utilizzo  dei   risultati   di   amministrazione   degli   esercizi
precedenti, nel rispetto del proprio saldo  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni
non costituiscono oggetto del presente decreto. 
  4. Fermo restando il rispetto del  saldo  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  del  complesso  degli
enti territoriali delle regioni o delle province  autonome,  compresa
la medesima  regione  o  provincia  autonoma,  alle  regioni  e  alle
province autonome che esercitano le funzioni in  materia  di  finanza
locale in via esclusiva  le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano compatibilmente con gli  statuti  speciali  e  le  relative
norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in  materia
di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  di
cui al comma 9 dell'articolo 2,  riferiti  al  complesso  degli  enti
territoriali delle regioni  o  delle  province  autonome,  nei  tempi
concordati con le predette autonomie speciali.