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LEGGE 8 marzo 2017, n. 20

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie». (17G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2017
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-3-2017
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  21  marzo  quale  «Giornata
nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie». 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. In occasione della Giornata nazionale di cui  al  comma  1,  gli
istituti scolastici di ogni ordine e  grado  promuovono,  nell'ambito
della  propria  autonomia  e   competenza   nonche'   delle   risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,   iniziative   volte   alla
sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e  sociale  della
lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie.  Al  fine
di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in
difesa  delle  istituzioni  democratiche,  possono  essere   altresi'
organizzati manifestazioni pubbliche,  cerimonie,  incontri,  momenti
comuni di ricordo dei fatti  e  di  riflessione,  nonche'  iniziative
finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle  giovani
generazioni, di  una  memoria  delle  vittime  delle  mafie  e  degli
avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e  i  successi
dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le
mafie. Le iniziative previste dal  presente  comma  sono  organizzate
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca "Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive.".