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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonchè per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
  • 15
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  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
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  • 21
  • 21 bis
  • 22
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Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per la celere definizione  dei  procedimenti  amministrativi  innanzi
alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione
internazionale  e  per  l'accelerazione  dei  relativi   procedimenti
giudiziari, nel rispetto del principio di  effettivita',  in  ragione
dell'aumento esponenziale delle domande di protezione  internazionale
e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei  cittadini
stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi
internazionali in atto e alla necessita' di  definire  celermente  la
posizione giuridica  di  coloro  che  sono  condotti  nel  territorio
nazionale  in  occasione  di  salvataggi  in  mare  o  sono  comunque
rintracciati nel territorio nazionale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
potenziare la rete dei centri di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  di  assicurare  al  Ministero
dell'interno le risorse  necessarie  per  garantire  la  effettivita'
dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento  dei
cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno e del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
((  (Istituzione  delle   sezioni   specializzate   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
                  cittadini dell'Unione europea).)) 
 
  ((1. Sono istituite, presso i  tribunali  ordinari  del  luogo  nel
quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  incrementi  di  dotazioni
organiche)).