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LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2017
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Testo in vigore dal: 4-2-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio 
 
  1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilita' degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  luglio  2003,  n.  170,  e   confluito   ai   sensi
dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  nel
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e  nel
contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio  1991,  n.
243, alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di
cui alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  1  del  predetto
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a  150.000
euro del Fondo per il finanziamento ordinario a  decorrere  dall'anno
2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione  di  studenti  capaci  e
meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34  (scienze
geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle  classi
LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). 
  2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse  di
studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
68. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105  (Disposizioni  urgenti
          per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
          di abilitazione all'esercizio di attivita'  professionali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  12  luglio
          2003, n. 160): 
              «Art. 1 (Iniziative  per  il  sostegno  degli  studenti
          universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di
          sopperire  alla  indifferibile  esigenza   di   incentivare
          l'impegno didattico dei professori e  dei  ricercatori,  di
          assicurare un adeguato livello di  servizi  destinati  agli
          studenti, di potenziare la mobilita'  internazionale  degli
          studenti stessi, di incentivare le iscrizioni  a  corsi  di
          studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
          incrementare  il  numero  dei  giovani  dotati  di  elevata
          qualificazione scientifica, il Fondo previsto  nello  stato
          di    previsione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca per le  finalita'  di  cui
          agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre  1999,  n.  370,
          assume la denominazione  di  «Fondo  per  il  sostegno  dei
          giovani e per favorire la mobilita' degli  studenti»  e,  a
          decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra  gli  atenei  in
          base a criteri e  modalita'  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane  ed  il   Consiglio   nazionale   degli   studenti
          universitari, per il perseguimento dei seguenti  obiettivi,
          ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
          del decreto-legge 25 settembre 2002,  n.  212,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: 
                a)  sostegno  alla  mobilita'  internazionale   degli
          studenti, anche  nell'ambito  del  programma  di  mobilita'
          dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
          di borse di studio integrative; 
                b) assegnazione agli studenti  capaci  e  meritevoli,
          iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole  di
          specializzazione per le professioni forensi,  delle  scuole
          di  specializzazione  per  gli  insegnanti   della   scuola
          secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca,  di  assegni
          per l'incentivazione delle attivita'  di  tutorato  di  cui
          all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n.  341,  nonche'
          per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e  di
          recupero; 
                c) promozione  di  corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          inseriti   in   reti   nazionali   ed   internazionali   di
          collaborazione interuniversitaria, coerenti  con  le  linee
          strategiche del Programma nazionale per la ricerca  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
                d)  finanziamento  di  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
                e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
          inerenti ad  aree  disciplinari  di  particolare  interesse
          nazionale e comunitario. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  60,  comma  1,  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.): 
              «Art. 60 (Semplificazione del sistema di  finanziamento
          delle universita' e  delle  procedure  di  valutazione  del
          sistema universitario). - 1. Al  fine  di  semplificare  il
          sistema di finanziamento delle universita'  statali  e  non
          statali, a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014  i
          mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita'  di
          cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n.  245,
          concernenti la programmazione dello  sviluppo  del  sistema
          universitario, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
          del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,   n.   170,
          concernente il Fondo per il  sostegno  dei  giovani  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita'  di
          cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per  le  borse  di
          studio universitarie post laureati,  confluiscono,  per  la
          quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base  delle
          assegnazioni    relative     al     triennio     2010-2012,
          rispettivamente nel Fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita' statali e nel contributo statale, erogato
          ai  sensi  della  legge  29  luglio  1991,  n.  243,   alle
          universita' non statali legalmente riconosciute. 
              (Omissis).». 
              - La legge 29 luglio  1991,  n.  243  (Universita'  non
          statali  legalmente  riconosciute),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,   n.   68
          (Revisione della  normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere  a),  secondo
          periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
          secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
          3, lettera f), e al comma 6) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 maggio 2012, n. 126.