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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255

Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale. (16G00244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2017
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-1-2017
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                                  E 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale; 
  Vista  la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 luglio 2010, sul quadro generale  per  la  diffusione
dei sistemi di  trasporto  intelligenti  nel  settore  del  trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; 
  Visto l'articolo 8 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221
e, in particolare, il comma 1 che dispone che «al fine di incentivare
l'uso  degli  strumenti  elettronici  per  migliorare  i  servizi  ai
cittadini nel settore del trasporto pubblico  locale,  riducendone  i
costi connessi, le aziende di trasporto  pubblico  locale  promuovono
l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili  a
livello nazionale e di biglietti elettronici integrati  nelle  citta'
metropolitane», nonche' il comma 2 che prevede che le regole tecniche
necessarie al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma  1,  anche
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, sono  adottate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  del
Ministro  delegato  per   l'innovazione   tecnologica,   sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del decreto, in  coerenza  con  il  citato  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-quater, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
  Visto l'articolo 1, comma 900, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, che promuove l'effettuazione di operazioni di  pagamento  basate
su carte di debito o di credito; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 22
gennaio 2016, n. 10,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  il  presente
decreto sia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con   il   Ministro   dell'interno   ed   il   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca,  del  1°  febbraio
2013, emanato in ottemperanza all'articolo 8, comma 9, del richiamato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72; 
  Considerata l'opportunita' di adottare,  per  i  nuovi  sistemi  di
bigliettazione elettronica, sistemi multistandard in grado  di  poter
essere piu'  facilmente  integrati  o  interoperabili,  anche  con  i
diversi  sistemi  gia'  esistenti,  progressivamente  e   con   tempi
commisurati alle esigenze  ed  alle  risorse  che  potranno  rendersi
disponibili per investimenti nel settore; 
  Considerata la necessita' di salvaguardare  gli  investimenti  gia'
posti in essere per la realizzazione dei  sistemi  di  bigliettazione
elettronica esistenti; 
  Considerato che l'obbligo di validazione  dei  titoli  di  viaggio,
sostenuto da un  adeguato  sistema  sanzionatorio,  e  l'adozione  di
soluzioni  tecniche  e  organizzative   idonee   ad   assicurare   la
validazione dei titoli di viaggio in  concomitanza  con  l'inizio  di
ciascun viaggio o trasbordo consentono di  migliorare  la  conoscenza
dei flussi di traffico passeggeri, di agevolare la lotta all'evasione
tariffaria e di attivare procedure di clearing  flessibili,  regolate
in base all'effettiva utilizzazione del servizio; 
  Considerato che l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica
rende possibile la gestione coordinata e integrata di piu' sistemi di
mobilita', afferenti a diversi segmenti modali pubblici,  collettivi,
nonche' ad ambiti territoriali differenziati; 
  Considerato che lo sviluppo delle  applicazioni  mobili,  anche  in
ambito bancario,  e  di  terminali  di  telefonia  mobile  dotati  di
tecnologie  di  prossimita'  rendera'  progressivamente   disponibili
soluzioni di  emissione,  caricamento,  validazione  e  controllo  in
mobilita' dei titoli di viaggio; 
  Considerato che il miglioramento  dei  servizi  ai  cittadini  puo'
essere conseguito anche attraverso la conoscenza dei dati di traffico
e  di  trasporto  resi  disponibili  dai  Sistemi  di  bigliettazione
elettronica, e che tali dati utili anche ai fini del  monitoraggio  e
della programmazione del servizio renderanno in maniera indiretta  un
ulteriore beneficio ai cittadini; 
  Udito il parere n. 551/2016 del Consiglio di Stato  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7  aprile
2016; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata,  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 26 maggio 2016; 
  Acquisito,  altresi',   in   data   10   giugno   2016,   l'assenso
all'ulteriore corso del provvedimento da parte del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Viste le note del 22 giugno 2016 e del 27 luglio 2016  con  cui  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei ministri; 
 
                              Adottano 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle regole tecniche stabilite con il presente  decreto
si intendono per: 
    a) «trasporto pubblico di passeggeri»: i servizi di trasporto  di
passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico  senza
discriminazione e in maniera continuativa; 
    b)  «trasporto  pubblico  locale»:  i  servizi  di  trasporto  di
persone,  come  definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con esclusione dei servizi  non
assoggettati ad obblighi di servizio pubblico e svolti in  regime  di
libera concorrenza e senza l'attribuzione di diritti di esclusiva; 
    c) «azienda di trasporto pubblico locale»: un'impresa o un gruppo
di imprese di diritto pubblico o privato o  qualsiasi  ente  pubblico
che fornisce o presta i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  di
persone come definiti nella lettera b); 
    d)  «titolo  di  viaggio»:  documento  in   forma   materiale   o
immateriale  o  supporto  elettronico  attestante  il  diritto   alla
fruizione di un servizio di trasporto pubblico; 
    e)   «titolo   di   viaggio   integrato»:   titolo   di   viaggio
indifferentemente utilizzabile su vettori di  trasporto  diversi  che
aderiscono ad uno specifico accordo tariffario; 
    f) «supporto del titolo di viaggio»: ogni  dispositivo  portatile
basato anche su carta senza contatto o su  terminale  abilitato  alla
comunicazione  di  prossimita',  atto  ad  ospitare  o  disporre   il
pagamento del titolo di viaggio,  consentendone  il  caricamento,  la
validazione ed il controllo; 
    g) «emissione di titolo di viaggio»: operazione tramite la  quale
viene prodotto il titolo di viaggio necessario per la fruizione di un
dato servizio di trasporto pubblico, normalmente eseguita  a  seguito
dell'avvenuta  disposizione   o   completamento   della   transazione
finanziaria di acquisto da parte dell'utente; 
    h) «caricamento di titolo  di  viaggio»:  operazione  tramite  la
quale il titolo di viaggio emesso viene reso  disponibile  all'utente
mediante  caricamento  sul  relativo  supporto  o   ai   sistemi   di
back-office dell'azienda ; 
    i)  «validazione   di   titolo   di   viaggio»:   operazione   di
riconoscimento della validita' di un titolo di  viaggio  presente,  o
disposto, sui supporti di cui alla lettera e),  normalmente  eseguita
prima dell'inizio del viaggio, mediante interazione tra  il  supporto
ed una apparecchiatura o dispositivo  di  controllo,  anche  di  tipo
mobile, presente sull'infrastruttura o a bordo del veicolo; 
    l) «controllo di  titolo  di  viaggio»:  operazione  di  verifica
dell'idoneita' del titolo di viaggio alla fruizione del  servizio  di
trasporto  pubblico,  eseguita  anche  mediante  interazione  tra  il
supporto di cui alla  lettera  e)  ed  un  opportuno  dispositivo  di
controllo; 
    m)  «sistema  di  bigliettazione  elettronica -   SBE»:   insieme
coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi  e  dispositivi,  di
terra e di bordo, periferici e centrali, fissi e portatili,  hardware
e software, atto a gestire  e  regolare,  in  forma  automatizzata  e
secondo  date  scelte  architetturali  e   tecnologiche,   tutte   le
interazioni tra l'azienda di trasporto e l'utenza, volte  all'accesso
ed alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale; 
    n) «interoperabilita'»: capacita'  dei  sistemi  e  dei  processi
industriali e commerciali che li sottendono di scambiare  dati  e  di
condividere informazioni e conoscenze; 
    o)  «autorita'  competente»:  un'amministrazione  pubblica  o  un
gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o  di  Stati
membri, che ha il potere di intervenire  nei  trasporti  pubblici  di
passeggeri in una zona  geografica  determinata,  o  qualsiasi  altro
organismo investito di tale potere; 
    p) «autorita' competente a livello locale»:  qualsiasi  autorita'
competente la cui zona di competenza  geografica  non  e'  estesa  al
territorio nazionale. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 2  (Finalita' e funzioni). - (Omissis). 
              2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,   in
          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e
          integrata, delle seguenti funzioni: 
                (Omissis). 
                m) la  promozione  e  verifica  dell'innovazione  nel
          settore pubblico ed il coordinamento in materia  di  lavoro
          pubblico; 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  reca:
          «Codice delle comunicazioni elettroniche». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale». 
              - La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 7 luglio 2010 reca: «Sul quadro generale  per
          la diffusione dei sistemi  di  trasporto  intelligenti  nel
          settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
          modi di trasporto». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art.  8  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto).  -  1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  degli
          strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
          nel settore del trasporto pubblico  locale,  riducendone  i
          costi connessi, le aziende  di  trasporto  pubblico  locale
          promuovono  l'adozione   di   sistemi   di   bigliettazione
          elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale   e   di
          biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica, ai sensi dell' art. 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono adottate, in  coerenza
          con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole
          tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto  dal
          comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle  soluzioni
          esistenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2-quater, del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana).  -
          (Omissis). 
              2-quater.  I  decreti   ministeriali   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma  13,
          10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          qualora non ancora  adottati  e  decorsi  ulteriori  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   adottati   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri  anche  ove  non  sia
          pervenuto il concerto dei Ministri interessati.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  900,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono
          inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non
          trova applicazione nei  casi  di  oggettiva  impossibilita'
          tecnica»; 
                b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis.  Al  fine  di  promuovere  l'effettuazione   di
          operazioni di pagamento basate su  carta  di  debito  o  di
          credito  e  in  particolare  per  i  pagamenti  di  importo
          contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore  a  5  euro,
          entro il 1° febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Banca
          d'Italia,   ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2015,
          esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
          regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
                a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
          alle  finalita'  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,   le
          modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
          normativa  vigente  necessarie  a   realizzare   un   pieno
          coordinamento  del  regolamento  stesso  con   ogni   altra
          disposizione vigente in materia; 
                b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale
          autorita' competente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  quale  autorita'
          competente a verificare il rispetto  degli  obblighi  posti
          dal   medesimo   regolamento   in   materia   di   pratiche
          commerciali. 
              4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i  gestori
          di schemi di carte di pagamento e ogni altro  soggetto  che
          interviene  nell'effettuazione  di  un  pagamento  mediante
          carta applicano le regole e le misure, anche  contrattuali,
          necessarie  ad  assicurare  l'efficace  traslazione   degli
          effetti delle disposizioni del  decreto  di  cui  al  comma
          4-bis,  tenuto  conto  della   necessita'   di   assicurare
          trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura  delle
          commissioni   e   la   loro    stretta    correlazione    e
          proporzionalita'  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dai
          prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  dai  gestori  di
          circuiti e di schemi di pagamento,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza dei circuiti e  degli  schemi  di  riferimento
          delle carte nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza  e
          dell'autonomia contrattuale delle parti»; 
                c) al comma 5,  le  parole:  «gli  eventuali  importi
          minimi, le modalita' e i  termini»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «le  modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al
          comma precedente» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
          al  comma  4  anche  con   riferimento   alle   fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, lettera a),
          del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 (Modifica  e
          abrogazione  di  disposizioni  di   legge   che   prevedono
          l'adozione di provvedimenti non legislativi di  attuazione,
          a norma dell'art. 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 1 (Modificazioni). - (Omissis). 
              7.  Al  decreto-legge  18   ottobre   2012,   n.   179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'art.  8,  comma  2,  dopo  le  parole:   "per
          l'innovazione tecnologica," sono inserite le seguenti:  "ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,"; 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  ed  il
          Ministro dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca,
          del 1° febbraio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2013, n. 72,  reca:  «Diffusione  dei  sistemi  di
          trasporto intelligenti (ITS) in Italia». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  9,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art.  8  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). - (Omissis). 
              9. In attuazione dei  commi  da  4  a  8,  al  fine  di
          assicurare la massima diffusione di  sistemi  di  trasporto
          intelligenti  sul   territorio   nazionale,   assicurandone
          l'efficienza,  la  razionalizzazione  e  l'economicita'  di
          impiego e in funzione del quadro normativo  comunitario  di
          riferimento, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti  per
          materia, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  adottate  le  direttive  con  cui   vengono
          stabiliti i requisiti per la diffusione, la  progettazione,
          la realizzazione degli ITS, per  assicurare  disponibilita'
          di informazioni gratuite di base  e  l'aggiornamento  delle
          informazioni  infrastrutturali  e  dei  dati  di  traffico,
          nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
          nazionale in modo coordinato, integrato e coerente  con  le
          politiche e le attivita' in essere a  livello  nazionale  e
          comunitario. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422  (Conferimento  alle
          regioni ed agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 1 (Oggetto). - (Omissis). 
              2. Sono  servizi  pubblici  di  trasporto  regionale  e
          locale i servizi di trasporto di persone e merci,  che  non
          rientrano tra quelli di interesse nazionale  tassativamente
          individuati dall'art. 3;  essi  comprendono  l'insieme  dei
          sistemi  di  mobilita'  terrestri,   marittimi,   lagunari,
          lacuali, fluviali e aerei che operano in modo  continuativo
          o periodico  con  itinerari,  orari,  frequenze  e  tariffe
          prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito  di  un
          territorio   di   dimensione   normalmente   regionale    o
          infraregionale. 
              (Omissis).».