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DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 240

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili. (16G00254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2017
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-1-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
279 recante «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   minime   proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare,
l'articolo 1; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  279
del 1974 sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
  «Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
dell'ISPRA,  e  sentito  il  Ministro   delle   politiche   agricole,
alimentari e  forestali,  puo'  disporre,  per  periodi  determinati,
variazioni  dell'elenco  delle  specie  cacciabili   previste   dalla
normativa nazionale purche'  a  livello  provinciale  la  valutazione
complessiva  dello  stato  di  conservazione  risulti   soddisfacente
secondo le  procedure  e  le  modalita'  utilizzate  nell'ambito  del
diritto  dell'Unione  europea  per  la  valutazione  dello  stato  di
conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat. 
  Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale
viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e
fornisce   prescrizioni   dettagliate   sul   numero   di   individui
prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed eta',  sui
periodi, i tempi, le aree e le modalita' di  prelievo  dei  medesimi,
nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in modo  tale  da  garantire
che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della  specie  in
uno stato soddisfacente. 
  Nel caso in cui  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare non  si  pronunci  espressamente  entro  trenta
giorni sulla richiesta  di  intesa,  quest'ultima,  ove  sussista  il
parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita. 
  Nel caso in cui,  in  seguito  all'adozione  del  provvedimento  di
variazione di cui al comma  1,  lo  stato  complessivo  della  specie
interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della  Provincia
autonoma revoca il  detto  provvedimento.  Ove  il  Presidente  della
Provincia autonoma non provveda  tempestivamente  in  tal  senso,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - Le attribuzioni  dell'amministrazione  dello
          Stato in materia di  ordinamento  delle  minime  proprieta'
          colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle  comunita'
          familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e
          pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e
          della  fauna,  agricoltura,  foreste  e  Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica, esercitate sia  direttamente  dagli
          organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite
          di enti  ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o
          sovraprovinciale  e  quelle  gia'  spettanti  alla  regione
          Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono  esercitate,
          per il rispettivo territorio, dalle province  di  Trento  e
          Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
              Lo standard di protezione della fauna  e'  disciplinato
          con  legge  provinciale  che   stabilisce   il   calendario
          venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di
          protezione risultanti dalle  convenzioni  internazionali  o
          dalle   norme   comunitarie   introdotte   nell'ordinamento
          statale. 
              Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, puo'  disporre,
          per  periodi  determinati,  variazioni  dell'elenco   delle
          specie  cacciabili  previste  dalla   normativa   nazionale
          purche' a livello provinciale  la  valutazione  complessiva
          dello stato di conservazione risulti soddisfacente  secondo
          le procedure e  le  modalita'  utilizzate  nell'ambito  del
          diritto dell'Unione europea per la valutazione dello  stato
          di conservazione  delle  specie  oggetto  di  tutela  della
          Direttiva Habitat. 
              Il  provvedimento  del   Presidente   della   Provincia
          autonoma, sul quale viene richiesta  l'intesa,  attesta  la
          sussistenza di  tale  condizione  e  fornisce  prescrizioni
          dettagliate  sul  numero  di  individui  prelevabili,   ove
          opportuno  distinti  per  classi  di  sesso  ed  eta',  sui
          periodi, i tempi, le aree e le modalita'  di  prelievo  dei
          medesimi, nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in  modo
          tale da garantire che il prelievo sia  compatibile  con  il
          mantenimento della specie in uno stato soddisfacente. 
              Nel caso in  cui  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   non   si   pronunci
          espressamente entro 30 giorni sulla  richiesta  di  intesa,
          quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA,
          si considera acquisita. 
              Nel  caso  in  cui,   in   seguito   all'adozione   del
          provvedimento di variazione di cui al  comma  1,  lo  stato
          complessivo   della   specie   interessata   risulti    non
          soddisfacente,  il  Presidente  della  Provincia   autonoma
          revoca il detto  provvedimento.  Ove  il  Presidente  della
          Provincia autonoma  non  provveda  tempestivamente  in  tal
          senso,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, previa diffida ad adempiere,  adotta
          la revoca in via sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,   n.   670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, modificato  dal  presente
          decreto legislativo qui pubblicato, e' riportato nelle note
          alle premesse.