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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (16G00252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15 (in G.U. 21/02/2017, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-12-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento  e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive
2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,    2005/56/CE,    2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di
investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Vista  la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  aprile  2001,  in  materia   di   risanamento   e
liquidazione degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  «Testo
unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  (T.U.B.)  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 18 del  decreto  legislativo  180
del 2015; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
«Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2013/C  -  216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); 
  Visti gli esiti degli  esercizi  di  stress  effettuati  a  livello
nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico; 
  Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui  la  Banca  d'Italia  ha
trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti  da  essa
nominati,  del  valore  attribuibile  agli   strumenti   e   prestiti
assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da  «Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
del  presente  decreto-legge,  indicato  nei  pareri  predisposti  da
esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della  determinazione
del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti  nell'ambito
dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28  novembre
2016 da «Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.A.»  su  strumenti
subordinati  dalla  stessa  emessi  o  garantiti   con   obbligo   di
reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni; 
  Ritenuto,  sulla  base  dell'asseverazione   acquisita   da   Banca
d'Italia, che il valore di  riferimento  degli  strumenti  finanziari
Tier1  si  possa  collocare  nella  fascia  bassa  degli   intervalli
individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di
Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier
2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore
centrale degli intervalli indicati  dagli  esperti  incaricati  dalla
«Banca Monte dei Paschi di Siena»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a garantire  la  stabilita'  economico-finanziaria
del Paese, garantire la disponibilita' del supporto pubblico a misure
di  rafforzamento  patrimoniale  e  assicurare  la   protezione   del
risparmio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30
giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita'  delle
banche italiane in conformita' di quanto previsto dal  presente  Capo
I, nel rispetto della disciplina  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato. 
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia. 
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo  4,  commi  2  e  3,  sulla  notifica
individuale. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma  1  e  all'articolo  10,
comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa  approvazione
da parte della Commissione europea. 
  5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024/2013  del  15
ottobre 2013.