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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal: 11-12-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9,  21  e  33  della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   e   dalla
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della  diversita'
delle  espressioni  culturali,  promuove  e  sostiene  il  cinema   e
l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione  artistica,  di
formazione culturale e di comunicazione sociale. 
  2.  In   attuazione   dell'articolo   117,   terzo   comma,   della
Costituzione,  la  presente  legge  detta  i  principi   fondamentali
dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo  in
quanto attivita' di rilevante interesse generale, che  contribuiscono
alla definizione dell'identita' nazionale  e  alla  crescita  civile,
culturale  ed  economica   del   Paese,   favoriscono   la   crescita
industriale,  promuovono  il  turismo  e  creano  occupazione,  anche
attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. 
  3.  La  presente   legge   disciplina   altresi',   in   attuazione
dell'articolo 117, secondo comma,  della  Costituzione,  l'intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede  alla
riforma, al riassetto  e  alla  razionalizzazione,  anche  attraverso
apposite deleghe legislative al Governo, della normativa  in  materia
di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle
opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonche' di rapporti di lavoro nel settore. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9,  21  e  33  della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   e   dalla
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della  diversita'
delle  espressioni  culturali,  promuove  e  sostiene  il  cinema   e
l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione  artistica,  di
formazione culturale e di comunicazione sociale. 
  2.  In   attuazione   dell'articolo   117,   terzo   comma,   della
Costituzione,  la  presente  legge  detta  i  principi   fondamentali
dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo  in
quanto attivita' di rilevante interesse generale, che  contribuiscono
alla definizione dell'identita' nazionale  e  alla  crescita  civile,
culturale  ed  economica   del   Paese,   favoriscono   la   crescita
industriale,  promuovono  il  turismo  e  creano  occupazione,  anche
attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. 
  3.  La  presente   legge   disciplina   altresi',   in   attuazione
dell'articolo 117, secondo comma,  della  Costituzione,  l'intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede  alla
riforma, al riassetto  e  alla  razionalizzazione,  anche  attraverso
apposite deleghe legislative al Governo, della normativa  in  materia
di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle
opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonche' di rapporti di lavoro nel settore.