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LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2021)
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Testo in vigore dal: 4-11-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
          Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 
 
  1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso
terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di
bisogno dei lavoratori; 
    2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i
lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno. 
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo
palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o
territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; 
    3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
    4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.