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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 agosto 2016, n. 178

Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2016
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vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal: 27-9-2016
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22
maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,  che
ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 12 ottobre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto del decreto. 
                             Definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la tenuta  e  l'aggiornamento
degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei  consigli
dell'ordine degli avvocati, nonche' le modalita' di iscrizione  e  di
trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  impugnazioni   dei
provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende: 
    a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
    b) per «sistema informatico  centrale»:  il  sistema  informatico
realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense  per
la tenuta degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei
consigli dell'ordine degli avvocati. 
  3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da  mettere  a  disposizione   di   ciascun   consiglio   dell'ordine
territoriale le funzioni di ricezione, accettazione  e  gestione  dei
dati e dei documenti informatici relativi agli albi,  ai  registri  e
agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio. 
  4. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da mettere a disposizione dei soggetti  e  dei  consigli  dell'ordine
territoriali  di  cui  all'art.  6,  comma   1,   le   funzioni   per
l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le  modalita'
stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14.  Le  funzioni
per l'inserimento di dati e documenti informatici  negli  elenchi  di
cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono  messe  a
disposizione esclusivamente del  consiglio  dell'ordine  territoriale
dal quale l'elenco e' tenuto. 
  5. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da  mettere  a  disposizione  del  pubblico  le   funzioni   per   la
consultazione dei dati contenuti negli albi,  nei  registri  e  negli
elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i  dati
presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e  f),
della legge, in relazione ai quali il  sistema  informatico  centrale
assicura  l'accesso  ai  consigli  dell'ordine  territoriali   e   al
Consiglio nazionale forense. 
  6. Il sistema informatico centrale e' interconnesso con  i  sistemi
informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono  avvalersi
in conformita' al presente regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense): 
              «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In  vigore  dal  2
          febbraio 2013 - 1.  Presso  ciascun  consiglio  dell'ordine
          sono istituiti e tenuti aggiornati: 
                a)  l'albo  ordinario  degli  esercenti   la   libera
          professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in
          forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le
          societa' di appartenenza; 
                b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti  da
          enti pubblici; 
                c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
                d)  l'elenco  speciale  dei  docenti  e  ricercatori,
          universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca   e
          sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
                e) l'elenco  degli  avvocati  sospesi  dall'esercizio
          professionale  per  qualsiasi  causa,   che   deve   essere
          indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione; 
                f)  l'elenco  degli   avvocati   che   hanno   subito
          provvedimento   disciplinare    non    piu'    impugnabile,
          comportante la radiazione; 
                g) il registro dei praticanti; 
                h) l'elenco dei praticanti  abilitati  al  patrocinio
          sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
                i)  la  sezione  speciale  dell'albo  degli  avvocati
          stabiliti, di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il
          domicilio professionale nel circondario; 
                l)  l'elenco  delle  associazioni  e  delle  societa'
          comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l'indicazione  di
          tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
                m)   l'elenco   degli   avvocati   domiciliati    nel
          circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7; 
                n) ogni altro albo, registro o elenco previsto  dalla
          legge o da regolamento. 
              2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
          e  dei  registri,  le  modalita'   di   iscrizione   e   di
          trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative
          impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai
          consigli dell'ordine sono disciplinati con  un  regolamento
          emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
              3.  L'albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a
          disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito
          internet dell'ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono
          pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al  Ministro
          della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di
          appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai
          procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi
          del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
          assistenza forense. 
              4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio
          dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e
          gli elenchi di cui e' custode, aggiornati  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. 
              5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige,
          sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell'ordine,
          l'elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31
          dicembre dell'anno precedente. 
              6. Le modalita' di  trasmissione  degli  albi  e  degli
          elenchi, nonche' le modalita' di redazione e  pubblicazione
          dell'elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal
          CNF.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  154,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 154 (Compiti). In vigore  dal  3  luglio  2008  -
          Commi da 1. a 3. (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          Ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              Commi 5. e 6. (Omissis)». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Commi 1. e 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Commi da 4. a 4-ter. (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              1. - La citata legge 31 dicembre 2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione  forense)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15  del  18  gennaio
          2013 e per il testo dell'art. 15 si  vedano  le  note  alle
          premesse.