stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
vigente al 02/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;
Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».