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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219

Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2022)
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Testo in vigore dal: 26-1-2016
al: 30-9-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  in  particolare
l'articolo 17-terdecies che, cosi'  come  successivamente  modificato
dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche  costruttive  e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi  in  veicoli
il cui  motore  sia  ad  esclusiva  trazione  elettrica,  si  applica
l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75,  che
prevede  che  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
stabilisca con propri decreti  norme  specifiche  per  l'approvazione
nazionale di sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche,  nonche'  le
idonee  procedure  per  la  loro  installazione,  quali  elementi  di
sostituzione o di integrazione di  parti  dei  veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni, ed  in  particolare  il  comma  2
dell'articolo 236  che  individua,  tra  l'altro,  gli  elementi  del
veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito  nulla
osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio 2008, supplemento ordinario, con  cui  e'  stata  recepita  la
direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
ed  entita'  tecniche  destinati  a  tali   veicoli,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic  Commission
for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni  Unite,
recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione  di  veicoli
relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi
emendamenti; 
  Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi  relative
all'omologazione dei  motori  a  combustione  interna  o  dei  gruppi
motopropulsori elettrici destinati  alla  propulsione  di  veicoli  a
motore delle categorie M ed N, per  quanto  riguarda  la  misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti  dei  gruppi
motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti; 
  Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione di  veicoli  riguardo  ai  requisiti  specifici  del
motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; 
  Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione delle autovetture  con  solo  motore  a  combustione
interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda  la
misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del  consumo  di
carburante ovvero la misurazione del consumo di energia  elettrica  e
dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e  N1  con
solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione  del
consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi
emendamenti; 
  Visto il decreto del capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107; 
  Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui  la  Direzione  generale
per la motorizzazione ha espletato  la  procedura  d'informazione  in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre
2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015  con  cui
la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni
della Commissione europea; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure  per  l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione
di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli  delle  categorie
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G,  N1  e  N1G,  immatricolati
originariamente con motore termico. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca  "Disposizioni
          in materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17-terdecies  del
          decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
          della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
          1. Per le modifiche  delle  caratteristiche  costruttive  e
          funzionali dei  veicoli  in  circolazione  delle  categorie
          internazionali L, M e N1, consistenti nella  trasformazione
          degli stessi in veicoli il  cui  motore  sia  ad  esclusiva
          trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma  3-bis,
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  87,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "Art. 1. - (Omissis). 
              87. All'art. 17-terdecies, comma 1,  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e  N1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «L, M e N1». 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 75,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              "Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita'  alla
          circolazione e omologazione). - (Omissis). 
              3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del veicolo di  cui  all'  art.  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:"
          Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa  ai  veicoli
          fuori uso". 
              - Il decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,
          reca:"Attuazione  della  direttiva  2006/66/CE  concernente
          pile, accumulatori e  relativi  rifiuti  e  che  abroga  la
          direttiva 91/157/CEE". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  236,  comma  2,  del
          decreto Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.
          495 (Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo
          codice della strada): 
              "Art. 236 (Modifica delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). -(Omissis). 
              2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: 
                a) la massa complessiva massima; 
                b) la massa massima rimorchiabile; 
                c) le masse massime sugli assi; 
                d) il numero di assi; 
                e) gli interassi; 
                f) le carreggiate; 
                g) gli sbalzi; 
                h) il telaio anche se realizzato  con  una  struttura
          portante o equivalente; 
                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
                l) la potenza massima del motore; 
                m) il collegamento  del  motore  alla  struttura  del
          veicolo e' subordinata al rilascio,  da  parte  della  casa
          costruttrice del veicolo, di  apposito  nulla  osta,  salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. 
              Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da
          quelli di ordine tecnico  concernenti  la  possibilita'  di
          esecuzione  della  modifica,  il  nulla  osta  puo'  essere
          sostituito da una relazione tecnica, firmata da  persona  a
          cio' abilitata, che attesti  la  possibilita'  d'esecuzione
          della modifica in  questione.  In  tale  caso  deve  essere
          eseguita  una  visita  e  prova  presso   l'ufficio   della
          Direzione generale della M.C.T.C. competente in  base  alla
          sede  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  al  fine   di
          accertare quanto attestato dalla relazione predetta,  prima
          che venga eseguita la modifica richiesta. 
              (Omissis).". 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 2 maggio  2001,  n.  277,  reca:  "Disposizioni
          concernenti le procedure  di  omologazione  dei  veicoli  a
          motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,   delle
          macchine operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche". 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  28  aprile  2008  (pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008,  n.  162)
          reca:   "Recepimento   della   direttiva   2007/46/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  5  settembre  2007,
          relativa all'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro
          rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'
          tecniche destinati a tali veicoli". 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti  21  aprile  2009  (pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio  2009,  n.  107)  reca:  "Procedure  di
          verifica  del  sistema  di  controllo  di  conformita'  del
          processo produttivo e della  conformita'  del  prodotto  al
          tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed  entita'
          tecniche". 
              - La legge 21 giugno 1986,  n.  317,  reca:  "Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998". 
              - Il decreto legislativo  23  novembre  2000,  n.  427,
          reca:" Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE".