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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2015, n. 203

Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. (15G00207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-12-2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»;
Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n. 4361 del 14 maggio 2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;
Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive, per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;
Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015, espresso nell'adunanza del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;
Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I -T00T del 27 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;
Vista la nota del 12 novembre 2015, con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la nota del 23 novembre 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rilasciato il proprio nulla osta all'ulteriore corso dello schema di regolamento, subordinatamente alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee, della rispondenza di quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispetto alle informazioni supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica del medesimo provvedimento;
Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento per le politiche europee ha attestato che la valutazione del provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a termine positivamente;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Norme tecniche
1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», di cui all'Allegato tecnico A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive):
«Art. 31-bis. (Operatività degli impianti a fune). - 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.».