stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2015
nascondi
vigente al 05/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2015
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, ed  in  particolare
gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi  1,  2  e  3,
93,100 e 116; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato
adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle
macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,
componenti ed entita' tecniche»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti  del  28  aprile  2008,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e  dei
loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche
destinati a tali veicoli; 
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto
dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle  caratteristiche
dei veicoli atipici; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno  ai  sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale  per
la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia
di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno
1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; 
  Viste le note del 31 luglio 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le
quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10  e  59  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli  eccezionali
con caratteristiche atipiche destinate  ai  trasporti  eccezionali  e
finalizzate  esclusivamente  al  trasporto  su  strada,  a  velocita'
ridotta comunque non superiore a 20  km/h,  di  manufatti  ovvero  di
carichi indivisibili e sono costituite da: 
    a) un gruppo motopropulsore di potenza  abbinato  a  una  o  piu'
unita', di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero 
    b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una  unita'
munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»). 
  In funzione del numero e del tipo di moduli  presenti  nelle  varie
configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi  possono  assumere
masse massime e dimensioni diverse tra loro. 
  2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari  necessita'
di trasporto e movimentazione di  manufatti  di  elevate  dimensioni,
possono  essere  abbinate  ad   altre   piattaforme   semoventi   sia
lateralmente che longitudinalmente, secondo le  prescrizioni  dettate
dalla Direzione generale per  la  motorizzazione,  come  previsto  in
Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della  Repubblica
del 16 dicembre 1992, n. 495.