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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025)
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Testo in vigore dal: 14-5-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita'  di  ingresso  nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n.  183
del   2014,   recante   il   criterio   di   delega   relativo   alla
razionalizzazione   e   semplificazione   dell'attivita'   ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, di una Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite
l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  ispettivi  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dell'INPS  e  INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie  regionali  per  la
protezione ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonche'  al
fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro
denominata   «Ispettorato   nazionale   del   lavoro»,   di   seguito
«Ispettorato», che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
  2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge  vigilanza  in
materia  di  lavoro,  contribuzione  e  assicurazione   obbligatoria,
nonche' legislazione sociale, ai  funzionari  ispettivi  dell'INPS  e
dell'INAIL sono attribuiti  i  poteri  gia'  assegnati  al  personale
ispettivo del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
compresa la qualifica di ufficiale  di  polizia  giudiziaria  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge. 
  3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e'  posto  sotto  la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  che  ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la  corretta  gestione  delle
risorse finanziarie. 
  4. L'Ispettorato ha una sede centrale  in  Roma  e  un  massimo  di
ottanta sedi  territoriali.  In  fase  di  avvio,  la  sede  centrale
dell'Ispettorato  e'  ubicata  presso  un  immobile  demaniale  o  un
immobile gia' in uso  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali o un immobile  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti
previdenziali. 
  5. ((La Corte dei conti esercita il  controllo  continuativo  sulla
gestione  finanziaria  dell'Ispettorato  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,  e  riferisce  al
Parlamento sull'efficienza  economica  e  finanziaria  dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato)).