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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 agosto 2015, n. 143

Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 30-9-2015
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso  il  20
giugno 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 10 aprile 2015; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  le  forme  di  pubblicita'
dell'avvio delle procedure per l'esame di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis) 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense.): 
              «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento  forense).   In
          vigore dal 2 febbraio 2013. 
              1. - 2. (omissis) 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4. - 6. (omissis)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  47
          della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 47 (Commissioni  di  esame).  In  vigore  dal  21
          agosto 2013 
              1. - 6. (omissis) 
              7. L'avvio delle procedure per l'esame di  abilitazione
          deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
          contenute  nel  regolamento  di  attuazione   emanato   dal
          Ministro della  giustizia  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              8. - 9. (omissis)».