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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
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Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 ottobre 2003, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  108,  concernente
l'attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del  23
dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero  ed  i  compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti  8  marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del  28  marzo  2007,
recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo  svolgimento
dei corsi di addestramento per il personale marittimo; 
  Considerato che il Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti  -
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne  e'  Focal  Point  presso   l'Organizzazione   Internazionale
Marittima (IMO)  e  presso  l'Agenzia  Marittima  Europea  (EMSA)  in
materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  a
quelli di Paesi terzi titolari di un certificato  rilasciato  da  uno
Stato membro dell'Unione europea ((o da un Paese terzo con  il  quale
le Autorita' competenti di cui  all'articolo  3  hanno  stipulato  un
accordo di reciproco riconoscimento)), che prestano servizio a  bordo
di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima
ad eccezione: 
  a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di  proprieta'  o  gestite   dagli   Stati   che   siano   utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali; 
  b) delle navi da pesca; 
  c) delle unita'  da  diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
  d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.