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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109 (in G.U. 20/07/2015, n. 166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2015)
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Testo in vigore dal: 21-7-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia di rivalutazione automatica delle pensioni al  fine  di  dare
attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 70 del 2015; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali  in
deroga e dei  contratti  di  solidarieta'  al  fine  di  sostenere  e
assistere   la   prosecuzione   e   il   rilancio   delle   attivita'
imprenditoriali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il
valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare
le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali al fine di sostenere i redditi dei  cittadini  e  delle
famiglie; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sul
sistema delle garanzie connesse al finanziamento per  l'anticipazione
del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli
accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da  parte  dei
lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."; 
    2) dopo il comma 25 ((sono inseriti i seguenti)): 
      "25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai
trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 
      ((25-ter. Resta fermo che gli importi di cui  al  comma  25-bis
sono  rivalutati,  a  decorrere  dall'anno  2014,  sulla  base  della
normativa vigente.))". 
  ((2. All'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   "Ai   fini
dell'applicazione del meccanismo  di  rivalutazione  si  tiene  conto
altresi' dell'importo degli  assegni  vitalizi  derivanti  da  uffici
elettivi.")). 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo.