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LEGGE 6 maggio 2015, n. 55

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi. (15G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2015
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Testo in vigore dal: 26-5-2015
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del   numero   2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  successive
modificazioni, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella
procedura  di  separazione  personale  anche   quando   il   giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione  personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,  anche  quando  il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° dicembre
          1970, n. 898  (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
          matrimonio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 . 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
              1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
          coniuge  e'  stato  condannato,  con  sentenza  passata  in
          giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
                a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
          quindici, anche con piu' sentenze, per uno o  piu'  delitti
          non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
          motivi di particolare valore morale e sociale; 
                  b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
          per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento
          della prostituzione; 
                  c) a qualsiasi pena per omicidio volontario  di  un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
                  d) a qualsiasi  pena  detentiva,  con  due  o  piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
              Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
                2) nei casi in cui: 
                  a) l'altro  coniuge  e'  stato  assolto  per  vizio
          totale di mente da uno dei delitti previsti  nelle  lettera
          b) e c) del numero 1)  del  presente  articolo,  quando  il
          giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  accerta
          l'inidoneita' del convenuto a mantenere o  ricostituire  la
          convivenza familiare; 
                  b) e' stata pronunciata  con  sentenza  passata  in
          giudicato la separazione giudiziale fra i  coniugi,  ovvero
          e' stata omologata la  separazione  consensuale  ovvero  e'
          intervenuta separazione di fatto quando la  separazione  di
          fatto stessa e' iniziata  almeno  due  anni  prima  del  18
          dicembre 1970. 
              In tutti i predetti casi,  per  la  proposizione  della
          domanda di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio,  le  separazioni  devono   essersi
          protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi
          dall'avvenuta   comparizione   dei   coniugi   innanzi   al
          presidente del tribunale  nella  procedura  di  separazione
          personale  e  da  sei  mesi   nel   caso   di   separazione
          consensuale, anche quando il giudizio  contenzioso  si  sia
          trasformato in consensuale, ovvero dalla  data  certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso  innanzi   all'ufficiale   dello   stato   civile.
          L'eventuale  interruzione  della  separazione  deve  essere
          eccepita dalla parte convenuta. 
                  c) il procedimento penale promosso  per  i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
                  d)  il  procedimento  penale  per  incesto  si   e'
          concluso con sentenza di proscioglimento o  di  assoluzione
          che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
          scandalo; 
                  e)  l'altro  coniuge,   cittadino   straniero,   ha
          ottenuto all'estero l'annullamento o  lo  scioglimento  del
          matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
                  f) il matrimonio non e' stato consumato; 
                  g)   e'   passata   in   giudicato   sentenza    di
          rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
          14 aprile 1982, n. 164.».