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LEGGE 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015.
Le disposizioni per l'elezione della Camera dei Deputati decorrono dal 1° luglio 2016.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2017)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-2-2017
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Elezione della Camera dei deputati 
 
  1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati e le altre  disposizioni  in  diretta  correlazione  con  le
medesime modificazioni, stabilisce: 
    a) le liste dei candidati sono presentate  in  20  circoscrizioni
elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti
salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le  quali  sono  previste
disposizioni particolari; 
    b) in ciascuna  lista  i  candidati  sono  presentati  in  ordine
alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non  eccedono  il
60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno  puo'  essere
candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione,  salvo  i
capolista nel limite di dieci collegi; 
    c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati
di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; 
    d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con  il  metodo  dei
quozienti interi e dei piu' alti resti; 
    e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste  che  ottengono,
su base nazionale, almeno il 3  per  cento  dei  voti  validi,  salvo
quanto stabilito ai sensi della lettera a); 
    f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene,  su
base nazionale, almeno  il  40  per  cento  dei  voti  validi  o,  in
mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due
con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; ((1)) 
    g) sono proclamati eletti,  fino  a  concorrenza  dei  seggi  che
spettano  a  ciascuna  lista  in  ogni  circoscrizione,  dapprima   i
capolista nei collegi, quindi  i  candidati  che  hanno  ottenuto  il
maggior numero di preferenze; 
    h) i collegi elettorali sono determinati con decreto  legislativo
da emanare entro  il  termine  e  secondo  i  principi  e  i  criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge; 
    i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della
presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017,
n.  35  (in  G.U.  1ª  s.s.   15/02/2017,   n.   7)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  presente  articolo,  comma  1,
lettera f), "limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella  che
prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior  numero
di  voti,  esclusa  ogni  forma  di  collegamento  tra  liste  o   di
apparentamento tra i due turni di votazione»".