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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2023)
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Testo in vigore dal: 12-1-2024
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
emanato con  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia,  emana  disposizioni  attuative  dello   stesso   articolo,
disciplinando, tra l'altro, 
    a) requisiti concernenti i beneficiari e le  forme  tecniche  dei
finanziamenti; 
    b) limiti all'ammontare massimo  dei  singoli  finanziamenti,  al
volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate; 
    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano  della  deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Beneficiari e caratteristiche dell'attivita' 
 
  1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente
titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a  sostenere  l'avvio
((o  l'esercizio))  di  un'attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
microimpresa, organizzata in forma individuale, di  associazione,  di
societa' di persone, ((di societa' a responsabilita'  limitata,))  di
societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  o  di  societa'
cooperativa ((...)). ((1)) 
  2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20  NOVEMBRE  2023,  N.  211));
((1)) 
    b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero  di
dipendenti superiore alle 5 unita'; 
    c) societa' di persone, ((societa' a responsabilita'  limitata,))
societa'  a  responsabilita'  limitata   semplificata,   o   societa'
cooperative con un numero di dipendenti non soci  superiore  alle  10
unita'; ((1)) 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20  NOVEMBRE  2023,  N.  211)).
((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 20 novembre 2023, n. 211  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
finanziamenti stipulati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso".