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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-1-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo  per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 
  Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge  n.  23  del
2014, a mente del quale  i  decreti  legislativi  sono  adottati  nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli  articoli  3  e  53,
nonche' del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge  n.  23  del
2014,  che  nel  delegare  il  Governo  alla  adozione   di   decreti
legislativi in  materia  di  semplificazione  stabilisce  che  questi
debbano  essere  orientati,  fra  l'altro,   alla   revisione   degli
adempimenti, con particolare riferimento a  quelli  superflui  o  che
diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino  di  scarsa
utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attivita' di
controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio  di
proporzionalita', nonche' alla revisione delle funzioni dei centri di
assistenza fiscale, i quali  debbono  fornire  adeguate  garanzie  di
idoneita' tecnico-organizzative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri
in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della  Camera  dei
deputati ed in data 1° agosto 2014 della  VI  Commissione  Finanze  e
Tesoro del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2014; 
  Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato
della Repubblica, e della VI Commissione  Finanze  della  Camera  dei
deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma  7,  della
citata legge n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
               Dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. A decorrere dal  2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle
entrate,  utilizzando  le  informazioni   disponibili   in   Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  e  i  dati
contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo  4,  comma  6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
rende disponibile telematicamente, entro  il  30  aprile  di  ciascun
anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),  d),
g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai  membri   del
Parlamento europeo, i) ed l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai
redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'  essere  accettata  o
modificata. (6) (9) (11) (14) 
  ((1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando  le
informazioni e i dati indicati al comma 1,  l'Agenzia  delle  entrate
rende disponibile telematicamente, entro  il  30  aprile  di  ciascun
anno, la dichiarazione  precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari  di  redditi
differenti da quelli indicati al medesimo comma  1.  Con  riferimento
agli oneri indicati  nella  dichiarazione  precompilata  forniti  dai
soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
presente decreto.)) 
  2.  L'Agenzia  delle  entrate,  mediante  un'apposita   unita'   di
monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi  informativi  utili
per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone
la completezza, la qualita' e la  tempestivita'  della  trasmissione,
anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui  al  comma
1. 
  3. La dichiarazione precompilata ((, di cui ai commi 1  e  1-bis,))
e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita  delega,
tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza  fiscale
ovvero tramite un centro di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo
32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o  in
quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati
allo  svolgimento  dell'assistenza  fiscale.   Per   lo   svolgimento
dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non  previsto  dagli
articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal  decreto
legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e  dal  relativo  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche'  dall'articolo
51-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.  Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate  le  modalita'
tecniche  per  consentire  al  contribuente  o  agli  altri  soggetti
autorizzati  di  accedere  alla   dichiarazione   precompilata   resa
disponibile  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle  entrate.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  altresi'
individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile  al
contribuente la propria dichiarazione precompilata. 
  ((3-bis.  In  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili al contribuente, in modo analitico,  le  informazioni  in
proprio possesso, che  possono  essere  confermate  o  modificate.  A
decorrere dal 2024 tali informazioni  sono  accessibili  direttamente
dai  contribuenti  titolari  dei  redditi  di  cui  al  comma  1   in
un'apposita area riservata del sito internet della predetta  Agenzia,
mediante un percorso semplificato e  guidato.  I  dati  confermati  o
modificati vengono riportati in via  automatica  nella  dichiarazione
dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in  via
telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le  informazioni
in possesso dell'amministrazione finanziaria  sono  rese  disponibili
anche per il tramite dei soggetti delegati di cui  al  comma  3,  che
possono confermarli o modificarli ai fini della  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi.  Con  il  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante  per
la protezione dei  dati  personali,  sono  individuate  le  modalita'
tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024,  e  ai
soggetti di cui al comma 3, negli anni  successivi,  di  accedere  ai
dati da confermare o modificare.)) 
  4. Resta ferma la possibilita' di presentare la  dichiarazione  dei
redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie.  In  caso
di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita'  di
cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio
1999,  n.  164,  ad  un  centro  di  assistenza  fiscale   o   a   un
professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6 del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5)
che la modifica del comma 1 del presente articolo acquista  efficacia
a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 61-bis, comma  2)  che
"Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 5 maggio". 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 17 marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,  n.  27,
ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che la modifica del comma  1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere dal  1°  gennaio
2020. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 5,  comma  22)
che "Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 10 maggio". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 10-quater, comma  2)
che "Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 23 maggio".