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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2014, n. 129

Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali. (14G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2014
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-9-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione dell'articolo 51,  comma  4,  lettera  a),  dello  Statuto
  speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
  1. Nel rispetto delle norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di
Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con  riferimento  ai
tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove
la  legge  statale  consenta  una  qualsiasi  manovra  su   aliquote,
esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni  dalla  base
imponibile, puo' compiere una qualsiasi di tali manovre, purche'  non
venga superato il livello  massimo  di  imposizione  stabilito  dalla
normativa statale. 
  2. La Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia  puo',  con  apposita
legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli  aiuti  di
Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni,  sovvenzioni  e
benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  I  fondi
necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti
ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula  di  una
convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di  disciplinare  le
modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,
          recante lo Statuto speciale della Regione  autonoma  Friuli
          Venezia Giulia, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          febbraio 1963, n. 29. 
              - L'art. 51, quarto comma, lettera  a),  dello  Statuto
          speciale  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia   e'   il
          seguente: 
              «Nel rispetto delle  norme  dell'Unione  europea  sugli
          aiuti di Stato, la Regione puo': 
                a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo
          Stato ne prevede la possibilita', modificare  le  aliquote,
          in riduzione, oltre i limiti  attualmente  previsti  e,  in
          aumento, entro il livello massimo di imposizione  stabilito
          dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
          introdurre detrazioni di imposta  e  deduzioni  dalla  base
          imponibile». 
              - L'art. 65 dello Statuto speciale e' il seguente: 
              «Con  decreti  legislativi,  sentita  una   Commissione
          paritetica di sei membri, nominati tre  dal  Governo  della
          Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite
          le norme  di  attuazione  del  presente  Statuto  e  quelle
          relative  al  trasferimento  all'Amministrazione  regionale
          degli  uffici  statali  che   nel   Friuli-Venezia   Giulia
          adempiono a funzioni attribuite alla Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          «Norme   di   semplificazione   degli    adempimenti    dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174. 
              - Il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del
          1997 reca: «Disposizioni in materia di riscossione».