DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 02/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 52 
 
  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono all'originale. ((Il duplicato informatico di un documento
informatico deve essere prodotto mediante processi  e  strumenti  che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza
di bit del documento informatico di origine)). Le disposizioni di cui
al  presente  comma  non  si  applicano  agli  atti  processuali  che
contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano  il  prelievo  di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; 
  b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente: 
 
 
                          " ART. 16-sexies 
 
                        (Domicilio digitale) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di  procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni  degli  atti  in
materia civile al difensore siano  eseguite,  ad  istanza  di  parte,
presso la cancelleria dell'ufficio  giudiziario,  alla  notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente  quando  non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro   generale   degli   indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
  « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia  autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia senza  certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».