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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 26 marzo 2014, n. 76

Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2014
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Testo in vigore dal: 31-5-2014
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante  «Nuova  disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio  1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del  Ministro  degli  affari
esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per  la  disciplina
dei contratti degli esperti di cooperazione di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed  in
particolare l'articolo 11; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n.  15,  recante  «Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti»; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e   alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla  Commissione  per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche, recante indirizzi in tema  di  misurazione  e  valutazione
della  performance  nelle  amministrazioni  pubbliche  con  personale
contrattualizzato e non contrattualizzato; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23
dicembre 2010, con cui e' stato adottato il «Sistema di misurazione e
valutazione della performance»; 
  Vista l'informativa effettuata  alle  Organizzazioni  Sindacali  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613  del  14  febbraio
2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Principi e strumenti 
 
  1. Nel rispetto  dei  principi  generali  vigenti  in  materia,  la
valutazione degli esperti si fonda sulla  valutazione  oggettiva  dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati,  nell'esercizio
delle  specifiche  funzioni  all'interno  degli  uffici  centrali   o
periferici dell'amministrazione. 
  2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza
del  valutato  da  parte  del  valutatore  di  primo   grado,   della
partecipazione al procedimento del valutato e dell'eventuale verifica
della valutazione da parte del valutatore di secondo grado. 
  3. La scheda di valutazione e' redatta  al  termine  di  ogni  anno
solare, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente
regolamento di cui costituisce parte integrante. 
  4. La Direzione Generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  (di
seguito  "DGCS")  verifica  in   ogni   fase   la   regolarita'   del
procedimento, l'avvenuta acquisizione  degli  elementi  richiesti  ed
interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi
tre mesi dell'anno. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          aprile1988, n. 177 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          giugno 1988, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. 
              - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  29
          novembre  2011,  n.  223  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2012, n. 14. 
              - La legge 4 marzo 2009,  n.  15  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, e' il seguente: 
              "Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance  di  cui  all'articolo  14,  cui   compete   la
          misurazione e valutazione  della  performance  di  ciascuna
          struttura amministrativa  nel  suo  complesso,  nonche'  la
          proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
          sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'articolo  13  ai  sensi
          del comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione  di  cui  all'articolo
          13, secondo quanto  stabilito  dal  comma  2  del  medesimo
          articolo: 
              a) le fasi, i tempi, le  modalita',  i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
              b)   le    procedure    di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
              c) le modalita' di raccordo e  di  integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
              d) le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.".