DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
vigente al 27/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
(Trasparenza e razionalizzazione della  spesa  pubblica  per  beni  e
                              servizi) 
 
  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  documenti  e  gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta
giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di
previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e
semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al
fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'"; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Le  pubbliche   amministrazioni   pubblicano   e   rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo  e  modalita'  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata"; 
    c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con  cadenza  annuale,
un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale
di tempestivita' dei pagamenti'.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con
cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   'indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata". 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis  I  dati  SIOPE  delle
amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono  di  tipo
aperto e liberamente  accessibili   secondo  modalita'  definite  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 
  3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma  1,
lettere b) e c), e al comma 3,  sono  adottati  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  riducono  la  spesa
per acquisti di beni e servizi, in ogni  settore,  per  un  ammontare
complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: 
    a) 700 milioni di euro da parte delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
    b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro  da  parte  dei
comuni; 
    c) 700 milioni di euro, comprensivi della  riduzione  di  cui  al
comma  11,  da  parte  delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33. 
  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a  decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c)  si  provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 
  5.  Gli  obiettivi  di  riduzione  di  spesa  per  ciascuna   delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono  determinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  emanarsi  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che  acquistano  ai
prezzi  piu'  prossimi  a  quelli  di  riferimento   ove   esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu'  ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto  nel  termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  50.  In  pendenza  del  predetto  termine  le  risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4,  lettera
c), sono rese indisponibili. 
  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa  per  le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di  cui
all'articolo 46. 
  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per  le  province,  i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con  le  modalita'  di
cui all'articolo 47. 
  8. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  10  del  presente
articolo  e  dai  commi  5  e  12  dell'articolo  47,  le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  per  realizzare  l'obiettivo  loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
    a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  e  nella  salvaguardia  di  quanto  previsto  dagli
articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere
nonche' di quelli relativi a procedure di  affidamento  per  cui  sia
gia'  intervenuta  l'aggiudicazione,  anche  provvisoria,  aventi  ad
oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella  misura  del  5
per cento, per tutta la durata residua  dei  contratti  medesimi.  Le
parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto  dei  contratti,  in
funzione della suddetta riduzione. E' fatta  salva  la  facolta'  del
prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro  30
giorni  dalla  comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di
operare  la  riduzione  senza  alcuna  penalita'  da  recesso   verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e  ha
effetto  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento   della   relativa
comunicazione da parte  di  quest'ultima.  In  caso  di  recesso,  Le
pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto   legislativo   14   marzo   2013,   n.   33,   nelle    more
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,  al
fine di assicurare comunque  la  disponibilita'  di  beni  e  servizi
necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a
convenzioni-quadro  di  Consip  S.p.A.,  a  quelle  di  centrali   di
committenza regionale o  tramite  affidamento  diretto  nel  rispetto
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare misure alternative di contenimento della spesa  corrente  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 4. 
  10-bis. Ai fini della necessaria  prevenzione  degli  incendi,  del
dissesto idrogeologico e del diffondersi  di  discariche  abusive,  i
cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di  cui  alla
vigente normativa in materia di lavoro e difesa  dell'ambiente  della
regione Sardegna, che costituiscono  a  tutti  gli  effetti  progetti
speciali di prevenzione  danni  in  attuazione  di  competenze  e  di
politiche  regionali,  hanno  carattere  temporaneo  e  pertanto   le
assunzioni di progetto in essi previste, per  il  prossimo  triennio,
non costituiscono presupposto per l'applicazione dei  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. La disposizione di cui  al  presente  comma
non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e
alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle  risorse  assegnate
per la realizzazione dei predetti cantieri  dal  bilancio  regionale.
(21) ((27)) 
  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da  conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non  inferiore
a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  che   concorrono   alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per  il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico, e previa  verifica  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni  di  spesa  iscritte
sugli  stati   di   previsione   dei   Ministeri   interessati   sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in  termini
di  indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni  per  gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  secondo  periodo
sono rese indisponibili  le risorse, negli importi indicati al  primo
periodo, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa relative ai programmi  di  cui  all'articolo  536  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art.  10-bis,  comma  1)
che "La  disposizione  di  cui  all'articolo  8,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino al  31  dicembre
2019". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  16-bis,
comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo  8,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  concernente  la
gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e
dei rischi di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del
territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse,  a  totale
finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per
il triennio 2020-2022".