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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. 52

Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2014, n. 81 (in G.U. 31/05/2014, n. 125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2014)
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Testo in vigore dal: 1-6-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che i programmi  regionali  per  il  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere
attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui  al
comma 4 del medesimo articolo 3-ter; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all'articolo 3-ter, comma
4, del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  al  fine  di
consentire alle regioni e province autonome di  completare  tutte  le
misure e gli interventi strutturali gia' programmati, finalizzati  ad
assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il  recupero  e
il reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti  dagli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
                                  9 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 
    ((b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il  giudice
dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via  provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una
casa di cura e custodia, salvo quando  sono  acquisiti  elementi  dai
quali risulta che ogni misura diversa non  e'  idonea  ad  assicurare
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il  cui
accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della
persona e senza tenere conto delle  condizioni  di  cui  all'articolo
133, secondo comma, numero 4, del codice  penale.  Allo  stesso  modo
provvede il magistrato di sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
dell'articolo 679 del codice di  procedura  penale.  Non  costituisce
elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale  la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali")). 
  ((1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A
tal fine le regioni, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,   nell'ambito   delle   risorse   destinate   alla
formazione, organizzano corsi di formazione  per  gli  operatori  del
settore finalizzati  alla  progettazione  e  alla  organizzazione  di
percorsi terapeutico-riabilitativi  e  alle  esigenze  di  mediazione
culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono  modificare  i
programmi  presentati  in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere  il
numero complessivo di  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture
sanitarie  di  cui  al  comma  2  e  di  destinare  le  risorse  alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        "8.1.  Fino  al  superamento  degli   ospedali   psichiatrici
giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza". 
  1-ter.  I   percorsi   terapeutico-riabilitativi   individuali   di
dimissione  di  ciascuna  delle  persone  ricoverate  negli  ospedali
psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,  n.  9,  e  successive
modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e  inviati
al Ministero della salute e  alla  competente  autorita'  giudiziaria
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  I   programmi   sono
predisposti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano attraverso i competenti  dipartimenti  e  servizi  di  salute
mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso
delle  direzioni  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Per   i
pazienti per i quali e' stata accertata la persistente  pericolosita'
sociale, il programma documenta  in  modo  puntuale  le  ragioni  che
sostengono l'eccezionalita' e la  transitorieta'  del  prosieguo  del
ricovero. 
  1-quater.  Le  misure  di   sicurezza   detentive   provvisorie   o
definitive, compreso il ricovero  nelle  residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  non  possono  durare  oltre  il  tempo
stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto
riguardo alla previsione  edittale  massima.  Per  la  determinazione
della pena a tali effetti si applica l'articolo  278  del  codice  di
procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non
si applica la disposizione di cui al primo periodo)). 
  2.  Al  fine  di  monitorare  il  rispetto  del  termine   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, come modificato dal comma  1  del  presente  decreto,  le  regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia  e
al comitato paritetico  interistituzionale  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio
2008, entro l'ultimo giorno del  semestre  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonche'  tutte  le
iniziative assunte per garantire il  completamento  del  processo  di
superamento degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Quando  dalla
comunicazione della regione risulta che lo stato di  realizzazione  e
riconversione delle strutture  e  delle  iniziative  assunte  per  il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari  e'  tale  da  non
garantirne il completamento entro il successivo semestre  il  Governo
provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
  ((2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e'  attivato  presso  il
Ministero  della  salute  un  organismo  di  coordinamento   per   il
superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  composto   da
rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  del  Ministero  della
giustizia, delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  al  fine  di  esercitare  funzioni  di  monitoraggio  e  di
coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento
del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A
tal fine l'organismo di coordinamento si  raccorda  con  il  comitato
paritetico interistituzionale di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1º  aprile
2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo  di  coordinamento
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il Ministro della  salute  e  il  Ministro  della  giustizia
trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
suddette iniziative)). 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari  a
4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni  di  euro  per  il
2015, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  ((  ,  per  i
medesimi anni,)) dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo
3-ter,  comma  7,  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le
relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.