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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  26-2-2014

Art. 3

Riordino dell'area formativa e addestrativa
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 215, al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»;
2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse.
2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»;
b) l'articolo 715 è sostituito dal seguente:

«Art. 715


Formazione e addestramento

1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.
2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 215 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 215. (Ordinamento e funzionamento degli istituti militari) - 1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza.
1-bis. (Omissis).».
Si riporta il testo della rubrica del titolo III del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Titolo III Formazione e addestramento».