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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 ottobre 2013, n. 161

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (14G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2014
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-2-2014
 
 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per beni e le attivita'
culturali e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la  ripartizione
di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, per ogni singola opera o  lavoro,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei  lavori,
del collaudo,  nonche'  tra  i  loro  collaboratori,  ed  inoltre  la
ripartizione  del  trenta  per  cento  della  tariffa   professionale
relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione,  tra   i
dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo   abbiano
redatto. 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364,  «Regolamento
recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi
previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»; 
  Considerata l'esigenza di rendere coerente la disciplina di cui  al
predetto decreto ministeriale con la  vigente  normativa  e,  a  tale
scopo emanare un nuovo regolamento in  sostituzione  di  quest'ultimo
decreto; 
  Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con
le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalita' e ai criteri  di
ripartizione del predetto fondo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.  400  e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Acquisito  il  nulla  osta  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, con nota  del  Dipartimento  per  gli  Affari  Giuridici  e
Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n.  DAGL  4.3.13.3/2013/12,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi  dell'articolo  92,
commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»  e  successive
modificazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica per  le
attivita' professionali svolte per la realizzazione di lavori  e  per
la redazione  di  progetti  e  di  atti  di  pianificazione  comunque
denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e  le
attivita' culturali, fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice. 
  2. In  caso  di  appalti  misti  di  lavori,  forniture  e  servizi
l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della
progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e  per
il corrispondente importo degli stessi. 
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita',
nonche' al contenimento delle spese tecniche generali,  ivi  comprese
l'assicurazione del personale dell'Amministrazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          trascritti.  
          Note alle premesse: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre
          2007, n.233 recante (Regolamento  di  riorganizzazione  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a  norma
          dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006,  n.
          296), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291. 
              Il testo dell'articolo 92 del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici  relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),  pubblicato   nel   Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e'
          il seguente: 
                "Art.   92.   Corrispettivi,   incentivi    per    la
          progettazione  e  fondi  a  disposizione   delle   stazioni
          appaltanti  -  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
          possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
          allo svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e  progettista
          incaricato sono previste le condizioni e le  modalita'  per
          il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto
          previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
          143,    e     successive     modificazioni.     Ai     fini
          dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio  deve
          ricomprendere tutti i servizi, ivi  compresa  la  direzione
          dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo   stesso
          progettista esterno. 
              2. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture,  determina,  con   proprio
          decreto, le tabelle dei corrispettivi delle  attivita'  che
          possono essere espletate dai soggetti di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste  per
          le categorie professionali interessate. I corrispettivi  di
          cui al comma 3 possono  essere  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento. 
              3. I corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al  comma  2  stabilisce   ripartendo   in   tre   aliquote
          percentuali la somma delle  aliquote  attualmente  fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i  medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto   sono
          rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale
          relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche   in
          relazione ai nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la
          percentuale per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per  le
          attivita' di supporto  di  cui  all'articolo  10,  comma  7
          nonche' le attivita' del  responsabile  di  progetto  e  le
          attivita'  dei  coordinatori  in   materia   di   sicurezza
          introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494.
          Per la  progettazione  preliminare  si  applica  l'aliquota
          fissata per il progetto di  massima  e  per  il  preventivo
          sommario;  per  la  progettazione  definitiva  si   applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  esecutivo;  per  la
          progettazione esecutiva si applicano  le  aliquote  fissate
          per il  preventivo  particolareggiato,  per  i  particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
              4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del  comma
          3,  fatto  salvo   quanto   previsto   dal   comma   12-bis
          dell'articolo 4 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,
          n. 155. 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti  di  cui  all'articolo  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri. 
              6. Il trenta  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque denominato e' ripartito,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti nel regolamento di cui al comma  5  tra  i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              7. A valere sugli stanziamenti  iscritti  nei  capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non  superiore  al  dieci  per  cento  del   totale   degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei  progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui   sia
          riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico   alla
          realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano  per  i
          propri bilanci le regioni e le province  autonome,  qualora
          non vi abbiano gia'  provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le
          province e i loro consorzi. Per  le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.". 
              Il  decreto  ministeriale   31   luglio   2001,   n.364
          (Regolamento recante norme per la  ripartizione  del  fondo
          concernente gli incentivi previsti dall'articolo  18  della
          legge 11 febbraio 1994, n.109) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 ottobre 2001, n. 232. 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
                "Art.  17.  Regolamenti.  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 92 del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n.163, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo degli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e  203  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  il
          seguente: 
                "Art.  90.  Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici - 1. Le prestazioni  relative  alla  progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
                  a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                  b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
                  c)   dagli    organismi    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  cui  le  singole  stazioni  appaltanti
          possono avvalersi per legge; 
                  d) da liberi professionisti  singoli  od  associati
          nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
                  e) dalle societa' di professionisti; 
                  f) dalle societa' di ingegneria; 
                  f-bis) da prestatori di servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                  g)  da  raggruppamenti  temporanei  costituiti  dai
          soggetti di cui alle lettere d), e), f),  f-bis)  e  h)  ai
          quali si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  37
          in quanto compatibili; 
                  h)   da   consorzi   stabili   di    societa'    di
          professionisti e di societa' di ingegneria, anche in  forma
          mista, formati da non meno di tre consorziati  che  abbiano
          operato  nel  settore   dei   servizi   di   ingegneria   e
          architettura, per un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a
          cinque anni, e  che  abbiano  deciso  di  operare  in  modo
          congiunto secondo le previsioni del comma  1  dell'articolo
          36. E' vietata la partecipazione a  piu'  di  un  consorzio
          stabile.  Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare   per
          l'affidamento di incarichi  di  progettazione  e  attivita'
          tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il   fatturato
          globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
          da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel
          decennio  precedente   e'   incrementato   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente  legge;
          ai consorzi stabili di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e  di  cui
          all'articolo 253, comma 8. 
              2. Si intendono per: 
                a) societa' di professionisti le societa'  costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
                b) societa' di ingegneria le societa' di capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
              3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi
          e tecnici che devono possedere le societa' di cui al  comma
          2 del presente articolo. 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione  per  intero,  a  carico  delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
              8. Gli affidatari di  incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti." 
                "Art.  91.  Procedure  di  affidamento   -   1.   Per
          l'affidamento   di   incarichi   di    progettazione,    di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro si applicano  le  disposizioni  di
          cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
          per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte  III,
          le disposizioni ivi previste. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'articolo 120, comma 2-bis, di  importo  inferiore  alla
          soglia di cui al comma  1  possono  essere  affidati  dalle
          stazioni  appaltanti,   a   cura   del   responsabile   del
          procedimento, ai soggetti di cui al comma  1,  lettere  d),
          e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno  cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei. 
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione  per  le   attivita'   relative   alle   indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono  di
          norma affidate al medesimo soggetto,  pubblico  o  privato,
          salvo  che  in  senso  contrario   sussistano   particolari
          ragioni, accertate dal responsabile  del  procedimento.  In
          tal  caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del   nuovo
          progettista,  dell'attivita'  progettuale   precedentemente
          svolta. 
              L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli  di
          progettazione,  fermo  restando  che  l'avvio   di   quello
          esecutivo   resta   sospensivamente    condizionato    alla
          determinazione    delle    stazioni    appaltanti     sulla
          progettazione definitiva. 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita'  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei lavori e  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente  la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
          progettista  e'  consentito  soltanto   ove   espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione. 
              7. I soggetti di  cui  all'articolo  32,  operanti  nei
          settori di cui alla parte III del codice, possono  affidare
          le   progettazioni   nonche'    le    connesse    attivita'
          tecnico-amministrative per lo svolgimento  delle  procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di cui alla citata parte III, direttamente  a  societa'  di
          ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
          siano da essi stessi controllate, purche' almeno  l'ottanta
          per cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata  dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei  lavori,  coordinamento  della
          sicurezza in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato o altre procedure diverse  da  quelle  previste
          dal presente codice." 
                "Art.   92.   Corrispettivi,   incentivi    per    la
          progettazione  e  fondi  a  disposizione   delle   stazioni
          appaltanti  -  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
          possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
          allo svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e  progettista
          incaricato sono previste le condizioni e le  modalita'  per
          il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto
          previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
          143,    e     successive     modificazioni.     Ai     fini
          dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio  deve
          ricomprendere tutti i servizi, ivi  compresa  la  direzione
          dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo   stesso
          progettista esterno. 
              2. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture,  determina,  con   proprio
          decreto, le tabelle dei corrispettivi delle  attivita'  che
          possono essere espletate dai soggetti di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste  per
          le categorie professionali interessate. I corrispettivi  di
          cui al comma 3 possono  essere  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento. 
              3. I corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al  comma  2  stabilisce   ripartendo   in   tre   aliquote
          percentuali la somma delle  aliquote  attualmente  fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i  medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto   sono
          rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale
          relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche   in
          relazione ai nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la
          percentuale per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per  le
          attivita' di supporto  di  cui  all'articolo  10,  comma  7
          nonche' le attivita' del  responsabile  di  progetto  e  le
          attivita'  dei  coordinatori  in   materia   di   sicurezza
          introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494.
          Per la  progettazione  preliminare  si  applica  l'aliquota
          fissata per il progetto di  massima  e  per  il  preventivo
          sommario;  per  la  progettazione  definitiva  si   applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  esecutivo;  per  la
          progettazione esecutiva si applicano  le  aliquote  fissate
          per il  preventivo  particolareggiato,  per  i  particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
              4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del  comma
          3,  fatto  salvo   quanto   previsto   dal   comma   12-bis
          dell'articolo 4 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,
          n. 155. 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti  di  cui  all'articolo  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri. 
              6. Il trenta  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque denominato e' ripartito,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti nel regolamento di cui al comma  5  tra  i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              7. A valere sugli stanziamenti  iscritti  nei  capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non  superiore  al  dieci  per  cento  del   totale   degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei  progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui   sia
          riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico   alla
          realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano  per  i
          propri bilanci le regioni e le province  autonome,  qualora
          non vi abbiano gia'  provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le
          province e i loro consorzi. Per  le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento." 
                "Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti
          e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994)
          - 1. La progettazione in  materia  di  lavori  pubblici  si
          articola,   nel    rispetto    dei    vincoli    esistenti,
          preventivamente  accertati,  laddove  possibile   fin   dal
          documento preliminare, e dei limiti di spesa  prestabiliti,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
          assicurare: 
                  a) la qualita' dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative; 
                  b)  la  conformita'   alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche; 
                  c) il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c). 
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze da soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da
          fornire e consiste  in  una  relazione  illustrativa  delle
          ragioni della scelta della soluzione  prospettata  in  base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con riferimento ai profili ambientali  e  all'utilizzo  dei
          materiali  provenienti   dalle   attivita'   di   riuso   e
          riciclaggio,  della  sua  fattibilita'   amministrativa   e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima  approssimazione,  dei  costi,  da   determinare   in
          relazione ai benefici previsti, nonche' in  schemi  grafici
          per l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori  da  realizzare;  il  progetto  preliminare   dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
              4. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti nel progetto preliminare  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari ai fini del  rilascio  delle  prescritte
          autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso  consiste   in   una
          relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le  scelte
          progettuali, nonche' delle  caratteristiche  dei  materiali
          prescelti e dell'inserimento delle  opere  sul  territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche   delle   opere,    e    delle    soluzioni
          architettoniche,  delle   superfici   e   dei   volumi   da
          realizzare, compresi quelli per l'individuazione  del  tipo
          di  fondazione;  negli   studi   e   indagini   preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura e alle  caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti; in un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi
          prestazionali, tecnici ed economici  previsti  in  progetto
          nonche' in un computo metrico estimativo. Gli  studi  e  le
          indagini occorrenti,  quali  quelli  di  tipo  geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
              5. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da realizzare e il relativo costo previsto  e  deve  essere
          sviluppato ad un livello di definizione tale da  consentire
          che ogni elemento sia identificabile in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. In particolare  il  progetto
          e' costituito dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
          esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti   e   degli
          elaborati  grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi   gli
          eventuali particolari costruttivi, dal capitolato  speciale
          di  appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal   computo
          metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi  unitari.  Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori  studi  e
          indagini,  di  dettaglio  o  di  verifica   delle   ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e  picchettazioni,
          di rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo.  Il
          progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato   da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti,  i
          tempi e la gradualita' stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5. 
              6. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione. 
              7.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche  connessi,  gli  oneri  relativi
          alla  progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e   di
          coordinamento e dei  piani  generali  di  sicurezza  quando
          previsti ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a
          fornire il progetto esecutivo completo in  ogni  dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti  per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti. 
              8. I progetti sono redatti in  modo  da  assicurare  il
          coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
          contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
          nel  caso  di  interventi   urbani,   ai   problemi   della
          accessibilita' e della manutenzione degli  impianti  e  dei
          servizi a rete. 
              9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e  delle
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.  8  giugno
          2001, n. 327." 
                "Art. 202. Attivita' di progettazione, direzione  dei
          lavori e  accessorie  -  1.  La  stazione  appaltante,  per
          interventi di particolare complessita' o specificita',  per
          i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede
          di progettazione preliminare, la redazione di  una  o  piu'
          schede tecniche, finalizzate alla  puntuale  individuazione
          delle caratteristiche del bene oggetto  dell'intervento  da
          realizzare; la scheda tecnica e'  obbligatoria  qualora  si
          tratti  di  interventi  relativi  ai  beni  mobili  e  alle
          superfici decorate di beni architettonici. 
              2. La scheda tecnica di cui al comma  1  e'  redatta  e
          sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica
          competenza sull'intervento oggetto della  scheda;  in  ogni
          caso da restauratori di beni  culturali  se  si  tratta  di
          interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate
          dei beni architettonici. 
              3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle  forniture
          o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi  in
          cui non sia necessaria idonea  abilitazione  professionale,
          le prestazioni  relative  alla  progettazione  preliminare,
          definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori  e  agli
          incarichi  di   supporto   tecnico   alle   attivita'   del
          responsabile del procedimento e  del  dirigente  competente
          alla formazione del  programma  triennale,  possono  essere
          espletate  anche  da   un   soggetto   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa. 
              4. Le attivita' di cui ai commi 2 e  3  possono  essere
          espletate da funzionari tecnici delle stazioni  appaltanti,
          in  possesso  di  adeguata  professionalita'  in  relazione
          all'intervento da attuare. 
              5. Per i lavori concernenti  beni  mobili  e  superfici
          decorate   di   beni   architettonici    sottoposti    alle
          disposizioni di tutela dei  beni  culturali,  l'ufficio  di
          direzione del direttore dei lavori  deve  comprendere,  tra
          gli assistenti con  funzioni  di  direttore  operativo,  un
          soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della vigente normativa, in  possesso  di  specifiche
          competenze coerenti con l'intervento. 
              6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso  a
          convenzioni quadro stipulate con le compagnie  assicurative
          interessate,   provvedono   alle   coperture   assicurative
          richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di
          cui ai precedenti commi da  1  a  5  da  parte  dei  propri
          dipendenti. 
              7.  Per  i  lavori  indicati   all'articolo   198,   il
          responsabile  del  procedimento  valuta,  alla  luce  delle
          complessita'  e  difficolta'  progettuali  e   realizzative
          dell'intervento,  l'entita'  dei   rischi   connessi   alla
          progettazione e all'esecuzione e, tenuto  conto  anche  dei
          dati  storici  relativi  ad   interventi   analoghi,   puo'
          determinare in  quota  parte  l'ammontare  della  copertura
          assicurativa dei progettisti  e  degli  esecutori  previsto
          dalla normativa vigente  in  materia  di  garanzie  per  le
          attivita'  di  esecuzione  e   progettazione   di   lavori,
          forniture e servizi." 
                "Art.  203.  Progettazione  -  1.  L'affidamento  dei
          lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto,
          di regola, sulla base del  progetto  definitivo,  integrato
          dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 
              2.   L'esecuzione   dei   lavori    puo'    prescindere
          dall'avvenuta redazione del progetto  esecutivo,  che,  ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla stazione appaltante, e'  effettuata  dall'appaltatore
          ed e' approvata entro i termini stabiliti con il  bando  di
          gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria  la
          redazione del piano di manutenzione. 
              3. Per i lavori concernenti  beni  mobili  e  superfici
          decorate  di  beni  architettonici  e  scavi   archeologici
          sottoposti alle disposizioni di tutela di  beni  culturali,
          il contratto di appalto  che  prevede  l'affidamento  sulla
          base  di  un  progetto  preliminare   o   definitivo   puo'
          comprendere oltre all'attivita' di  esecuzione,  quella  di
          progettazione  successiva  al  livello  previsto   a   base
          dell'affidamento   laddove   cio'   venga   richiesto    da
          particolari complessita', avendo riguardo  alle  risultanze
          delle indagini svolte. 
              3-bis.  Per  ogni  intervento,  il   responsabile   del
          procedimento,  nella  fase  di  progettazione  preliminare,
          stabilisce il successivo livello  progettuale  da  porre  a
          base di gara e valuta motivatamente,  esclusivamente  sulla
          base della  natura  e  delle  caratteristiche  del  bene  e
          dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre  i
          livelli di definizione progettuale ed i relativi  contenuti
          dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 
              3-ter. La progettazione esecutiva  puo'  essere  omessa
          nelle seguenti ipotesi: 
                a)  per  i  lavori  su  beni   mobili   e   superfici
          architettoniche decorate che  non  presentino  complessita'
          realizzative; 
                b) negli altri  casi,  qualora  il  responsabile  del
          procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
          bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano  tali  da
          non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
          in tali casi, il responsabile del procedimento dispone  che
          la progettazione esecutiva sia redatta  in  corso  d'opera,
          per stralci successivi, sulla  base  dell'esperienza  delle
          precedenti fasi di progettazione e di cantiere. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento   verifica   il
          raggiungimento dei livelli  di  progettazione  richiesti  e
          valida il progetto da porre a base di gara e in  ogni  caso
          il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.".