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LEGGE 7 gennaio 2014, n. 1 (Raccolta 2014) (1)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (14G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2014
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Testo in vigore dal: 30-1-2014
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Istituzione e funzioni della Commissione 
 
  1. E' istituita, per la durata della  XVII  legislatura,  ai  sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti  ambientali  ad  esse  correlati,  di   seguito   denominata
«Commissione», con il compito di: 
    a) svolgere indagini atte a fare luce  sulle  attivita'  illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul  ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; 
    b) individuare le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite  nel
settore dei rifiuti e altre  attivita'  economiche,  con  particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; 
    c) individuare  le  specifiche  attivita'  illecite  connesse  al
traffico  illecito  transfrontaliero  dei  rifiuti,  con  particolare
riferimento a quelle concernenti  i  rifiuti,  anche  pericolosi,  in
partenza   dai   porti   marittimi   con   destinazioni   estere   e,
contestualmente,  svolgere  indagini,  in   collaborazione   con   le
autorita'  di  inchiesta  dei  Paesi  destinatari  dei  rifiuti,  per
individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni  e
prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie  prime
secondarie  ottenute   dai   rifiuti,   che   non   rispondono   alle
caratteristiche 
    merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; 
    d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti
da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica  e  dei
soggetti pubblici o privati operanti nella  gestione  del  ciclo  dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei  servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai  relativi  sistemi  di
affidamento; 
    e)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle  attivita'
di bonifica, nonche' alla gestione dei rifiuti radioattivi; 
    f) verificare la sussistenza di attivita' illecite relative  alla
gestione degli impianti  di  depurazione  delle  acque  nonche'  alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e  dei  reflui  provenienti  da
tali impianti; 
    g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in
materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della  loro  puntuale  e
precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini  atte
ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione. 
  2. La Commissione riferisce alle  Camere  annualmente  con  singole
relazioni o con relazioni generali  e  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo  82  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                "Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su
          materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria."; 
              Il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale
          e' il seguente: 
                "Art. 416. Associazione per delinquere. 
              Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di
          commettere  piu'   delitti,   coloro   che   promuovono   o
          costituiscono od organizzano  l'associazione  sono  puniti,
          per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni . 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i
          promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti di cui  agli  articoli  600,  601  e  602,  nonche'
          all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si   applica   la
          reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti  dal
          primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti  dal
          secondo comma. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
          fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e'
          commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto
          anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma." 
                "Art. 416-bis. Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere. 
              Chiunque fa parte di un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da sette a dodici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da nove a quattordici anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da nove a quindici anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.".