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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (13G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-12-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario,  in
particolare, sul versante della legislazione  penale  in  materia  di
modalita'  di  controllo  degli   arresti   domiciliari,   di   reati
concernenti le sostanze  stupefacenti,  di  misure  alternative  alla
detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione  del  condannato
cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il  domicilio  delle
pene detentive non superiori a diciotto mesi; 
  Ritenuta,   altresi',   la   necessita'   di   introdurre    misure
straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi,  in
materia di liberazione anticipata; 
  Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela  dei  diritti  delle
persone detenute attraverso l'introduzione di un  nuovo  procedimento
giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza  ed  attraverso
l'istituzione della figura del Garante nazionale  dei  diritti  delle
persone detenute o comunque private della liberta' personale; 
  Ritenuta la necessita'  di  introdurre  misure  di  semplificazione
nella trattazione di alcune materie devolute  alla  cognizione  della
magistratura di sorveglianza; 
  Ritenuta la necessita' di  chiarire  che  l'ammontare  massimo  dei
crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore  di
detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  prorogare  il  termine  per
l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno  2000,
n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
381,  e  successive  modificazioni,  in   modo   da   assicurare   la
concedibilita', anche per l'anno 2013, dei benefici  e  degli  sgravi
concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed  internati,  in
considerazione della particolare importanza che il lavoro assume  nel
percorso rieducativo e trattamentale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, di approvazione del codice di procedura penale,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo
ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che
le ritenga non necessarie". 
    b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Salvo quanto  stabilito  dal  successivo  comma  1-bis,  il
tribunale di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza,  e  il
magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  ai  ricoveri
previsti  dall'articolo  148  del  codice  penale,  alle  misure   di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita'  nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del  pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore  o  di  ufficio,  a  norma
dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo  di   dubitare
dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4."; 
    c) all'articolo 678, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie  attinenti
alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle  materie
relative  alle  richieste  di  riabilitazione  ed  alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio  sociale,  anche  in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.". 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'
differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di
conversione del presente decreto.