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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 5-12-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010 - ed  in  particolare
l'articolo 1 con  cui  e'  stata  conferita  delega  al  Governo  per
l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali  o  amministrative
per le violazioni di obblighi  contenuti  in  regolamenti  comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per  i
quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1099/2009  del  Consiglio,  del  24
settembre  2009,  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22  dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni  correlate  che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE   del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1997; 
  Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari  e
il  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano
la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva
93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1998,  n.  333,   e
successive  modificazioni,  recante  l'attuazione   della   direttiva
93/119/CE  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993,  relativa   alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 marzo 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari  regionali
e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo,  di   seguito   denominato:
«decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009  del  Consiglio,
del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento». 
  2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono  all'oggetto  ed
all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento. 
  3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni  di  cui
all'articolo 2 del regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 117 della Costituzione stabilisce  che  La
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'articolo  1  della  legge  15  dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010.),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
                «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.  -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale  il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              - Il regolamento (CE)  1099/2009  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 1 dicembre 1980, n. L 325. 
              -  Il  regolamento  (CE)  1/2005  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79. 
              - Il regolamento  (CE)  852/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il  20
          maggio 2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato
          cosi' sostituito in base alla  rettifica  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. 
              - Il regolamento  (CE)  853/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il  20
          maggio 2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato
          cosi' sostituito in base alla  rettifica  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. 
              - Il decreto legislativo  1º  settembre  1998,  n.  333
          (Attuazione  della  direttiva   93/119/CE   relativa   alla
          protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
          l'abbattimento) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 1998, n. 226. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)
          1099/2009 si veda nelle note alle premesse.