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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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  • MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE
    DELL'OCCUPAZIONE,
    IN
    PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO,
    DI
    OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI
  • 11
  • 12
  • 13
Testo in vigore dal: 28-6-2013
al: 22-8-2013
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  promuovere  l'occupazione,   in   particolare
giovanile, e la coesione  sociale,  al  fine  di  favorire  immediate
opportunita' di  impiego,  in  considerazione  della  gravita'  della
situazione occupazionale; 
  Ritenuta  altresi'  la   straordinaria   necessita'   ed   urgenza,
considerata  la  particolare  congiuntura  economica,   di   adottare
disposizioni in materia di IVA e  altri  interventi  urgenti  per  il
sistema produttivo, nonche' di adottare misure  idonee  a  promuovere
gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in
sede internazionale e comunitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale; 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato  di  lavoratori
                              giovani) 
 
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova
programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un
incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008. 
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di
eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
  a) siano privi di impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei
mesi; 
  b)  siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore   o
professionale; 
  c) vivano soli con una o piu' persone a carico. 
  3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al  comma  1  devono
comportare  un  incremento  occupazionale  netto  e   devono   essere
effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a  quella
di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015. 
  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve
le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in
agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto
ai sensi del presente articolo. 
  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di
12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per
lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque
corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo  in
tal  caso,  per  la  sola  assunzione  ulteriore,  dalle   condizioni
soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto  della  condizione
di cui al comma 3. 
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla
base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro. 
  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo
termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'
attuative del presente incentivo. 
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al
comma 12. 
  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10. 
  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento
dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono
determinate: 
  a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni
di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015  e  100
milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni  del  Mezzogiorno,  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'  destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione.
Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alle finalita' di cui al presente articolo  ai
sensi del comma 13; 
  b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,  98  milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti
tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi
strutturali. La regione  interessata  all'attivazione  dell'incentivo
finanziato dalle risorse di cui alla presente  lettera  e'  tenuta  a
farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale. 
  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi
destinati per singola Regione. 
  14.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  riferito  alla  data  di
assunzione piu' risalente in relazione alle domande pervenute e,  nel
caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su  base
pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'Inps  non
prende in  considerazione  ulteriori  domande  con  riferimento  alla
Regione per la  quale  e'  stata  verificata  tale  insufficienza  di
risorse,  fornendo  immediata  comunicazione.  L'Inps   provvede   al
monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con  riferimento  alla
durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche
non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14. 
  17. La decisione regionale di cui al comma 15  non  puo'  prevedere
requisiti aggiuntivi rispetto a quanto  gia'  previsto  nel  presente
articolo. 
  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15. 
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione. 
  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese
connesse all'attuazione dell'incentivo. 
  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione  di  cui  all'art.  9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008. 
  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.