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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
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vigente al 17/07/2023
Testo in vigore dal: 19-6-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile 2001; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
vigente normativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile 2001; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
vigente normativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001.