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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. (13G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013
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Testo in vigore dal: 22-5-2013
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da  parte  di
un  organo  giurisdizionale,   il   compenso   del   professionista»,
appartenente alle professioni regolamentate nel sistema  ordinistico,
«e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministro vigilante»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro  della   Giustizia,   ai   sensi
dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979,  n.
12; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  12414/2012,  favorevole
con osservazioni, espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 8 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento:  
 
                               Art. 1 
 
 
                           Regole generali 
 
  1. L'organo giurisdizionale che  deve  liquidare  il  compenso  dei
professionisti  iscritti  nell'  Albo  dei  Consulenti  del   lavoro,
applica, in difetto di accordo tra le parti  in  ordine  allo  stesso
compenso,   le   disposizioni   del   presente   decreto.    L'organo
giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente, le disposizioni
del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 
  2. Nei compensi non sono comprese le spese  da  rimborsare  secondo
qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in  modo  forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri  e  contributi  dovuti  a  qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati  dal  professionista  sono
ricompresi  tra  le  spese  dello   stesso.   Il   provvedimento   di
liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso  dovuto
al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche'
il totale onnicomprensivo di tali voci. 
  3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo  per  la
prestazione  professionale,  incluse  le  attivita'  accessorie  alla
stessa. 
  4. Nel caso di  incarico  collegiale,  il  compenso  e'  unico,  ma
l'organo giurisdizionale  puo'  aumentarlo  fino  al  doppio.  Quando
l'incarico  professionale   e'   conferito   a   una   societa'   tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di  essi,
anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci. 
  5. Per gli incarichi non  conclusi  o  che  siano  prosecuzione  di
precedenti  incarichi,  si  tiene  conto  dell'opera   effettivamente
svolta. 
  6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
costituisce elemento di valutazione  negativa  da  parte  dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 
  7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto
e nelle tabelle allegate per la liquidazione del  compenso,  anche  a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti
per la liquidazione stessa. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
                «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              Il testo dell'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), e' il seguente: 
                «Art.    9.    (Disposizioni    sulle     professioni
          regolamentate).  -  (In  vigore  dal  26  giugno  2012)   -
          (Omissis). 
              2.Ferma restando l'abrogazione di cui al comma  1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto.». 
              La  legge  11  gennaio   1979,   n.   12   (Norme   per
          l'ordinamento della professione di consulente  del  lavoro)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979,  n.
          20. 
              Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 12 del 1979
          e' il seguente: 
                «Art. 25. (Vigilanza sul Consiglio nazionale).  -  La
          vigilanza  sul  Consiglio  nazionale  e'   esercitata   dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con
          il Ministro della giustizia. 
              Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se  non  sia
          in grado di  funzionare  o  in  caso  di  constatate  gravi
          irregolarita'. 
              In caso di  scioglimento  del  Consiglio  nazionale  le
          relative  funzioni   sono   affidate   a   un   commissario
          straordinario, che provvede entro novanta giorni ad  indire
          le elezioni del Consiglio. 
              Lo  scioglimento  del  Consiglio  e   la   nomina   del
          commissario sono disposti  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il
          Ministro della giustizia.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge
          n. 1 del 2012, e' il seguente: 
                «Art.    9.    (Disposizioni    sulle     professioni
          regolamentate).  -  (In  vigore  dal  26  giugno  2012)   -
          (Omissis). 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di
          massima, deve essere adeguata all'importanza  dell'opera  e
          va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le
          voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio.».