stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37

Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
nascondi
Testo in vigore dal: 27-4-2013
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,
l'articolo  2,  il  quale  prevede,  ai   commi   475   e   seguenti,
l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di
seguito: «Fondo»); 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma  5-sexies,  il  quale  prevede  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  con  proprio  decreto,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo del Fondo medesimo; 
  Visto il proprio decreto n. 132  del  21  giugno  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarieta'  per  l'acquisto  della
prima casa, ai sensi dell'articolo  2,  comma  475,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
  Vista la legge 28  giugno  2012  n.  92  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, l'articolo  3,  comma  48,  che  prevede
alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo  comma  49,  che  le
stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso  al  Fondo
di solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge stessa; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di  adeguare  le  previsioni  del
citato decreto n. 132 del 21 giugno  2010  alle  modifiche  normative
introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi del 22  novembre  2012  (parere  n.
4940/2012); 
  Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze  della  Camera
dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI  commissione
finanze e tesoro del Senato  della  Repubblica  nella  seduta  del  5
febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: «3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente
all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi  riferiti  alla
persona del beneficiario, intervenuti  successivamente  alla  stipula
del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni  antecedenti  alla
richiesta di ammissione al beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita'  dello
stato di disoccupazione; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,  n.
3) del codice di procedura civile,  ad  eccezione  delle  ipotesi  di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per  giusta  causa,  di
recesso del lavoratore non per giusta  causa,  con  attualita'  dello
stato di disoccupazione; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento. 
  In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al  presente  comma
possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari». 
  2. All'articolo 2 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono  inseriti  i
seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di  mutuo
si applica anche ai mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito  di  altre  misure  di  sospensione  del
pagamento  delle   rate   purche'   tali   misure   non   determinino
complessivamente una sospensione  dell'ammortamento  superiore  a  18
mesi. 
  5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere
richiesta per i  mutui  che  presentano  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma  479  della
legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il  rimborso
almeno degli importi delle  rate  oggetto  della  sospensione  e  sia
efficace nel periodo di sospensione stesso». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali 
          Note alle premesse: 
              La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008) e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   475   a   480
          dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "475. E' istituito presso il Ministero dell'economia  e
          delle finanze il Fondo di  solidarieta'  per  i  mutui  per
          l'acquisto della  prima  casa,  con  una  dotazione  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009.  Il
          Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino  ad
          esaurimento delle stesse." 
              "476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di
          unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale  del
          mutuatario,  questi  puo'  chiedere  la   sospensione   del
          pagamento delle rate per non piu' di due  volte  e  per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a  diciotto  mesi
          nel corso dell'esecuzione del contratto. In  tal  caso,  la
          durata del contratto di mutuo e quella delle  garanzie  per
          esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
          della  sospensione.  Al  termine  della   sospensione,   il
          pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con  la
          periodicita' originariamente previsti dal contratto,  salvo
          diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
          rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.  La
          sospensione   non   comporta   l'applicazione   di   alcuna
          commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed  avviene   senza
          richiesta di garanzie aggiuntive." 
              "476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi." 
              "477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso." 
              "478.  Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari
          bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,  su
          richiesta  del  mutuatario  che  intende  avvalersi   della
          facolta' prevista dal comma 476, presentata per il  tramite
          dell'intermediario medesimo, provvede  al  pagamento  degli
          oneri finanziari pari agli interessi  maturati  sul  debito
          residuo durante il periodo di  sospensione,  corrispondente
          esclusivamente al parametro di  riferimento  del  tasso  di
          interesse applicato ai mutui e, pertanto,  al  netto  della
          componente di maggiorazione sommata a tale parametro." 
              "479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
              b)  cessazione  dei   rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80  per
          cento." 
              "480.   Con   regolamento   adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della solidarieta' sociale,  sono  stabilite  le  norme  di
          attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.". 
              Il decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 novembre 2008, n. 280, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  5-sexies,
          del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              "5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
          decreto,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, emana il regolamento  attuativo  del  Fondo  di
          solidarieta' per i mutui per l'acquisto della  prima  casa,
          di cui all'articolo 2, comma 475, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244.". 
              La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012,  n.
          153, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  48  e  49,
          della citata legge n. 92 del 2012: 
              "48. All'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 475  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
              b) al comma 476  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
              c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
              d) il comma 477e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
              e) al comma 478, le parole: «dei costi delle  procedure
          bancarie  e  degli  onorari  notarili  necessari   per   la
          sospensione  del  pagamento  delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
              f) il comma 479e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
              b)  cessazione  dei   rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80  per
          cento»." 
              "49. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge." 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
          4. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 2010,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2  Requisiti  e  condizioni  per  l'accesso  alle
          agevolazioni 
              1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari  devono
          essere  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  della
          domanda, dei seguenti requisiti soggettivi: 
              a)  titolo  di  proprieta'  sull'immobile  oggetto  del
          contratto di mutuo; 
              b) titolarita' di  un  mutuo  di  importo  erogato  non
          superiore a 250 mila euro, in  ammortamento  da  almeno  un
          anno; 
              c) indicatore della  situazione  economica  equivalente
          (ISEE) non superiore a 30 mila euro. 
              2.  L'immobile  non  deve  rientrare  nelle   categorie
          catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche
          di lusso indicate nel  decreto  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici  in  data  2  agosto  1969   e   deve   costituire
          l'abitazione  principale  del  beneficiario  alla  data  di
          presentazione della domanda. 
              3.   L'ammissione   al   beneficio    e'    subordinata
          esclusivamente all'accadimento di almeno uno  dei  seguenti
          eventi riferiti alla persona del beneficiario,  intervenuti
          successivamente alla  stipula  del  contratto  di  mutuo  e
          verificatisi nei tre anni  antecedenti  alla  richiesta  di
          ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto  di  lavoro  subordinato  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato
          di disoccupazione; 
              b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'art.
          409, n. 3) del codice di  procedura  civile,  ad  eccezione
          delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di   recesso
          datoriale per giusta causa, di recesso del  lavoratore  non
          per  giusta  causa,   con   attualita'   dello   stato   di
          disoccupazione; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
          ovvero di  invalidita'  civile  non  inferiore  all'80  per
          cento. 
              In caso di mutuo cointestato,  gli  eventi  di  cui  al
          presente comma possono riferirsi  anche  ad  uno  solo  dei
          mutuatari. 
              4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo  di
          applica anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          del  pagamento  delle  rate   purche'   tali   misure   non
          determinino      complessivamente      una      sospensione
          dell'ammortamento superiore a 18 mesi. 
              5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non
          puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una
          delle seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al  comma  479  della  legge  n.  244/2007,  purche'   tale
          assicurazione garantisca il rimborso almeno  degli  importi
          delle rate oggetto della sospensione  e  sia  efficace  nel
          periodo di sospensione stesso.".