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LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 3

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. (13G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2013
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Testo in vigore dal: 15-3-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1 
 
  1. Allo Statuto  speciale  per  la  Sardegna,  di  cui  alla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  15,  secondo  comma,  il  secondo  periodo   e'
soppresso; 
    b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16. - 1. Il  Consiglio  regionale  e'  eletto  a  suffragio
universale con voto  personale,  uguale,  libero  e  segreto,  ed  e'
composto da sessanta consiglieri. La composizione del  Consiglio  non
puo' variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema
elettorale prescelto, se non mediante il  procedimento  di  revisione
del presente Statuto. 
  2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale  puo'
disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate  aree
territoriali  dell'Isola,  geograficamente   continue   e   omogenee,
interessate da fenomeni  rilevanti  di  riduzione  della  popolazione
residente. Al fine di conseguire  l'equilibrio  tra  uomini  e  donne
nella  rappresentanza,  la  medesima  legge  promuove  condizioni  di
parita' nell'accesso alla carica di consigliere regionale». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  della  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
          la Sardegna), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15  (Sono  organi  della  Regione:  il  Consiglio
          regionale,  la  Giunta  regionale  e  il  Presidente  della
          Regione). - In armonia con la  Costituzione  e  i  principi
          dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica   e   con
          l'osservanza di quanto disposto  dal  presente  Titolo,  la
          legge regionale, approvata dal Consiglio regionale  con  la
          maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  determina  la
          forma di governo  della  Regione  e,  specificatamente,  le
          modalita'  di  elezione,  sulla  base   dei   principi   di
          rappresentativita'   e   di   stabilita',   del   Consiglio
          regionale, del Presidente della Regione  e  dei  componenti
          della Giunta regionale, i rapporti  tra  gli  organi  della
          Regione, la presentazione e  l'approvazione  della  mozione
          motivata di sfiducia nei  confronti  del  Presidente  della
          Regione, i casi di ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
          con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di
          iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del
          referendum regionale abrogativo, propositivo e  consultivo.
          Le dimissioni contestuali della maggioranza dei  componenti
          il  Consiglio  regionale  comportano  lo  scioglimento  del
          Consiglio  stesso  e  l'elezione  contestuale   del   nuovo
          Consiglio e  del  Presidente  della  Regione  se  eletto  a
          suffragio  universale  e  diretto.  Nel  caso  in  cui   il
          Presidente  della  Regione   sia   eletto   dal   Consiglio
          regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in  grado
          di  funzionare  per   l'impossibilita'   di   formare   una
          maggioranza entro sessanta giorni dalle  elezioni  o  dalle
          dimissioni del Presidente stesso. 
              La legge regionale di  cui  al  secondo  comma  non  e'
          comunicata  al   Governo   ai   sensi   del   primo   comma
          dell'articolo 33. Su di essa il  Governo  della  Repubblica
          puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale
          dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
          sua pubblicazione. 
              La  legge  regionale  di  cui  al  secondo   comma   e'
          sottoposta a referendum regionale,  la  cui  disciplina  e'
          prevista da apposita legge  regionale,  qualora  entro  tre
          mesi  dalla  sua  pubblicazione  ne  faccia  richiesta   un
          cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto  dei
          componenti del Consiglio regionale. La legge  sottoposta  a
          referendum non e' promulgata  se  non  e'  approvata  dalla
          maggioranza dei voti validi. 
              Se la legge e' stata approvata a  maggioranza  dei  due
          terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo  a
          referendum  soltanto  se,  entro   tre   mesi   dalla   sua
          pubblicazione,  la  richiesta   e'   sottoscritta   da   un
          trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione  del
          Consiglio regionale.».