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DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2012
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Testo in vigore dal: 15-11-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed  in
particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo  6,  paragrafo  1,
lettera b), punto ii), l'articolo  6,  paragrafo  1,  secondo  comma,
l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2,
lettere  b)  e  c),  l'articolo  11,  paragrafo  2,  secondo   comma,
l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed  i),  l'articolo
15,  paragrafo  1,  secondo  comma,  l'articolo  17,   paragrafo   2,
l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4,  lettere  a),
b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo  comma,  l'articolo  20,
paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5  e  6,  l'articolo  22,
paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere a),
b), c), e), f), g) ed h), l'articolo 27,  secondo  comma,  l'articolo
31,  paragrafo  2,  l'articolo  32,  paragrafo  3,   l'articolo   40,
l'articolo 41, paragrafo 3,  primo  e  terzo  comma,  l'articolo  42,
l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45,  paragrafo  4,  l'articolo
47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo
7, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l'articolo 48,
paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49  del  citato  regolamento,
che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la
definizione di misure di attuazione, modifica e  completamento  delle
disposizioni  del  regolamento  medesimo   e   l'articolo   53,   che
attribuisce agli Stati membri il  compito  di  adottare  le  sanzioni
applicabili  alla  violazione  delle  disposizioni  del   regolamento
medesimo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella riunione del 25 luglio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale,  ai
prodotti derivati non destinati al consumo  umano  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1774/2002. 
  2. Il presente decreto reca, altresi', la disciplina  sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011
della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni  di
applicazione  del  regolamento  e  della   direttiva   97/78/CE   del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  taluni  campioni  e  articoli  non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 4  giugno  2010,  n.  96  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2010, n. 146, S.O. 
              - Il Regolamento (CE)  21  ottobre  2009  n.  1069/2009
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
          norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di   origine
          animale e ai prodotti derivati  non  destinati  al  consumo
          umano  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
          (Regolamento  sui  sottoprodotti  di  origine  animale)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              - Il Regolamento (CE)  25  febbraio  2011  n.  142/2011
          (Regolamento  della  Commissione  recante  disposizioni  di
          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1069/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio recante norme  sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
          derivati non destinati al consumo umano, e della  direttiva
          97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni  campioni
          e articoli  non  sottoposti  a  controlli  veterinari  alla
          frontiera) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26  febbraio  2011,
          n. L 54. 
              - Il  Regolamento  (CE)  22  maggio  2001  n.  999/2001
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
          disposizioni   per   la   prevenzione,   il   controllo   e
          l'eradicazione   di   alcune   encefalopatie    spongiformi
          trasmissibili) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001,
          n. L 147. 
              - Il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80
          (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in  materia
          di organizzazione dei  controlli  veterinari  sui  prodotti
          provenienti da Paesi terzi) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82. 
              - Il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004  n.  882/2004
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
          conformita' alla normativa  in  materia  di  mangimi  e  di
          alimenti e alle norme sulla salute e  sul  benessere  degli
          animali) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.  L
          165. Entrato in vigore il 20  maggio  2004.  Il  testo  del
          presente  regolamento  e'  stato  cosi'  sostituito   dalla
          rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio  2004,  n.  L
          191. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009
          n. 1069/2009 si vedano le note alle premesse. 
              - Il Regolamento  (CE)  3  ottobre  2002  n.  1774/2002
          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
          norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di   origine
          animale non destinati al consumo umano) e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. 
              - Per i riferimenti al  Regolamento  (CE)  25  febbraio
          2011 n. 142/2011 si vedano le note alle premesse