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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 15-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «professione  regolamentata»  si  intende  l'attivita',  o
l'insieme delle attivita', riservate  per  espressa  disposizione  di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a  seguito
d'iscrizione in ordini o  collegi  subordinatamente  al  possesso  di
qualifiche  professionali   o   all'accertamento   delle   specifiche
professionalita'; 
    b) per «professionista» si  intende  l'esercente  la  professione
regolamentata di cui alla lettera a). 
  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate  e
ai relativi professionisti. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «professione  regolamentata»  si  intende  l'attivita',  o
l'insieme delle attivita', riservate  per  espressa  disposizione  di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a  seguito
d'iscrizione in ordini o  collegi  subordinatamente  al  possesso  di
qualifiche  professionali   o   all'accertamento   delle   specifiche
professionalita'; 
    b) per «professionista» si  intende  l'esercente  la  professione
regolamentata di cui alla lettera a). 
  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate  e
ai relativi professionisti.