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LEGGE 18 maggio 2012, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12G0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012
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Testo in vigore dal: 22-5-2012
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 


				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

				 
                              Promulga 

 
la seguente legge: 
                               Art. 1 

 
  1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente  disposizioni
urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 18 maggio 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

				 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 24  marzo  2012,  n.   29, e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 71 del 24 marzo 2012. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 88.