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LEGGE 5 aprile 2012, n. 50

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2012
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2012
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 


				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

				 
                              Promulga 

 
La seguente legge: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                    Autorizzazione alla ratifica 
                       e ordine di esecuzione 

 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Protocolli di attuazione  della  Convenzione  internazionale
per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a  Salisburgo  il  7
novembre 1991: 
    a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto  a  Brdo
il 27 febbraio 1996; 
    b) «Protocollo nell'ambito della  pianificazione  territoriale  e
sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994; 
    c)   «Protocollo    nell'ambito    della    composizione    delle
controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000; 
    d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a  Bled
il 16 ottobre 1998; 
    e) «Protocollo nell'ambito dell'energia»,  fatto  a  Bled  il  16
ottobre 1998; 
    f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e  della
tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20  dicembre
1994; 
    g) «Protocollo  nell'ambito  dell'agricoltura  di  montagna,  con
allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994; 
    h) «Protocollo nell'ambito del  turismo»,  fatto  a  Bled  il  16
ottobre 1998. 
  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma
1,  a  decorrere  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore,   in
conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei  Protocolli  di  cui
alle lettere a), b), d), e), f), g)  e  h)  e  dall'articolo  16  del
Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo. 
  3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali  provvedono  all'adozione
degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  secondo  le  rispettive  competenze,  fermo
restando quanto stabilito dall'articolo  3  della  legge  14  ottobre
1999,  n.  403,  sulle  attribuzioni  della  Consulta   Stato-regioni
dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale.