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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 234

Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12G0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2012
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 15-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un  regolamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  per   la   disciplina   della   contabilita'   finanziaria   ed
economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati   alla   criminalita'   organizzata,   assicurandone    la
separazione   finanziaria   e   contabile    dalle    attivita'    di
amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n. 97; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  ed  in
particolare gli articoli 4 e 26; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Principi fondamentali 
 
  1.   Nel   quadro   dell'autonomia   contabile,   patrimoniale    e
organizzativa  sancita  dall'articolo  110,  comma  1,  del   decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  l'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla  criminalita'  organizzata,  di  seguito  denominata  «Agenzia»,
uniforma   la   propria   attivita'   amministrativo-contabile   alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio
2003, n. 97, nelle  more  della  attuazione  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  nonche'
alla normativa fiscale e civilistica vigente. 
  2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti,
alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere,  necessari  per  il
suo  funzionamento,  nel  rispetto  delle  disposizioni   legislative
vigenti, nazionali e comunitarie. 
  3. L'Agenzia uniforma, altresi', la  propria  azione  al  principio
della  rigorosa  separazione  tra  la  contabilita'  finanziaria   ed
economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le  attivita'
di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale  fine,
l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime
attivita', che diano contezza della gestione dei beni  sequestrati  e
confiscati   sia    dal    punto    di    vista    finanziario    che
economico-patrimoniale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 113, comma  1,  lettera
          b), del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              «Art.    113    (Organizzazione     e     funzionamento
          dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: 
                (Omissis); 
                b)   la   contabilita'   finanziaria   ed   economico
          patrimoniale   relativa   alla    gestione    dell'Agenzia,
          assicurandone la separazione finanziaria e contabile  dalle
          attivita'  di   amministrazione   e   custodia   dei   beni
          sequestrati e confiscati; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  1,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 26 del decreto
          legislativo 31 maggio 2011,  n.  91  (Disposizioni  recanti
          attuazione dell'art. 2 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei
          sistemi contabili): 
              «Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1.  Al  fine  di
          perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
          pubblica, nonche' il  miglioramento  della  raccordabilita'
          dei conti delle amministrazioni pubbliche  con  il  sistema
          europeo  dei  conti  nell'ambito   delle   rappresentazioni
          contabili, le amministrazioni pubbliche che  utilizzano  la
          contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune
          piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano
          le  entrate  e  le  spese  in   termini   di   contabilita'
          finanziaria  e  da  conti  economico-patrimoniali   redatto
          secondo comuni criteri di contabilizzazione. 
              2. Le  voci  del  piano  dei  conti  sono  definite  in
          coerenza con il  sistema  delle  regole  contabili  di  cui
          all'art. 2, comma 2, nonche'  con  le  regole  definite  in
          ambito internazionale dai principali  organismi  competenti
          in  materia,  con  modalita'  finalizzate  a  garantire  il
          rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009,  del  Consiglio,
          del  25  maggio   2009,   relativo   all'applicazione   del
          protocollo  sulla  procedura  per  i  disavanzi  eccessivi,
          allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
          successive modificazioni. 
              3. Con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto   su   proposta   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
                a) le voci del piano dei conti  ed  il  contenuto  di
          ciascuna voce; 
                b) la revisione delle disposizioni di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,  n.  97,
          tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo  III  del
          presente decreto; 
                c) i principi contabili riguardanti i comuni  criteri
          di  contabilizzazione,  cui  e'  allegato  un  nomenclatore
          contenente le definizioni degli  istituti  contabili  e  le
          procedure finanziarie per ciascun  comparto  suddiviso  per
          tipologia di  enti,  al  quale  si  conformano  i  relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del  comma
          3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I
          successivi aggiornamenti del piano dei  conti,  predisposti
          dal dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          sono approvati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana e nel sito del medesimo  Ministero.  Ai
          sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre  2009,
          n.  196,  sono  definite  le  codifiche  SIOPE  secondo  la
          struttura del piano dei conti di cui al presente comma. 
              5. Il piano dei conti di cui al  comma  1,  strutturato
          gerarchicamente  secondo   vari   livelli   di   dettaglio,
          individua gli elementi di base secondo  cui  articolare  le
          rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni,  ai
          fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle  fasi  di
          previsione, gestione  e  rendicontazione  dei  conti  delle
          amministrazioni pubbliche, ed  in  conformita'  con  quanto
          stabilito dal comma 3. 
              6. Con decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono definiti, per  gruppi  omogenei  di  enti  che
          svolgono attivita' similare, ulteriori  livelli  gerarchici
          di  dettaglio  del  comune  piano  dei  conti,  utili  alla
          rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi  e
          comuni a tutti gli enti  del  gruppo.  Le  strutture  delle
          codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine
          di assicurare le informazioni necessarie al  consolidamento
          dei conti di cui al comma 5. 
              7. Le  amministrazioni  pubbliche,  in  relazione  alla
          specificita'   delle   proprie   attivita'   istituzionali,
          definiscono gli ulteriori  livelli  gerarchici  utili  alla
          rilevazione  di   ciascuna   risorsa,   ottimizzandone   la
          struttura  in  funzione  delle  proprie  finalita',   fermo
          restando la riconducibilita' delle voci  alle  aggregazioni
          previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5. 
              8. Gli  schemi  dei  regolamenti  di  cui  al  presente
          articolo sono trasmessi alle Camere affinche'  su  di  essi
          sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale
          termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono
          essere adottati.». 
              «Art. 26 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).  -
          1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  1°  settembre
          2011. 
              2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le
          disposizioni incompatibili con il presente decreto. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  110,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
          la destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata). -  1.  L'Agenzia  nazionale  per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita'  organizzata  ha  personalita'
          giuridica di diritto pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia
          organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio
          Calabria ed  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'interno. 
              (Omissis).». 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  97  del  2003,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  91  del
          2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'argomento della legge n. 196 del 2009, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.