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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15

Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. (12G0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2012.
Decreto-Legge convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36 (in G.U. 10/04/2012, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2012)
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Testo in vigore dal: 27-2-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  prevedere,  in
considerazione  che  la  data  del   primo   turno   delle   elezioni
amministrative della primavera 2012 e' stata fissata per  domenica  6
maggio, una anticipazione dei  termini  per  la  presentazione  delle
liste e delle  candidature,  in  deroga  alla  vigente  disciplina  e
limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del  2012,
al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festivita'
pasquali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste 
 
  1.  In  occasione  del  turno  annuale  ordinario  delle   elezioni
amministrative della primavera 2012, i termini per  la  presentazione
delle liste e delle candidature previsti dagli  articoli  28,  ottavo
comma, e 32, ottavo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,  sono  anticipati  e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle  ore  12  del
trentatreesimo  giorno   antecedenti   la   data   della   votazione.
Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del
predetto testo unico, e' anticipato al trentesimo giorno  antecedente
la data della votazione. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.