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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2012
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vigente al 06/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
testo unico, di durata non inferiore a un anno. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  18  agosto  1998,  n.  191,  introdotto
          dall'art. 1, comma 25, della legge 15 luglio  2009,  n.  94
          (Disposizioni   in   materia   di   sicurezza   pubblica.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170: 
              «Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
          cui al presente testo unico, si  intende  con  integrazione
          quel processo finalizzato a promuovere  la  convivenza  dei
          cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto  dei
          valori  sanciti  dalla  Costituzione   italiana,   con   il
          reciproco  impegno  a  partecipare  alla  vita   economica,
          sociale e culturale della societa'. 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente articolo, con regolamento, adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri
          e del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
          sottoscrizione, da parte dello  straniero,  contestualmente
          alla presentazione della domanda di rilascio  del  permesso
          di soggiorno  ai  sensi  dell'art.  5,  di  un  Accordo  di
          integrazione,  articolato  per  crediti,  con  l'impegno  a
          sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione,   da
          conseguire  nel  periodo  di  validita'  del  permesso   di
          soggiorno.  La   stipula   dell'Accordo   di   integrazione
          rappresenta  condizione  necessaria  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. La  perdita  integrale  dei  crediti
          determina  la  revoca   del   permesso   di   soggiorno   e
          l'espulsione dello straniero dal  territorio  dello  Stato,
          eseguita dal questore secondo le modalita' di cui  all'art.
          13, comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di
          permesso di soggiorno per asilo, per  richiesta  di  asilo,
          per  protezione  sussidiaria,  per  motivi  umanitari,  per
          motivi  familiari,  di  permesso  di   soggiorno   CE   per
          soggiornanti di lungo periodo, di carta  di  soggiorno  per
          familiare  straniero  di  cittadino  dell'Unione   europea,
          nonche' dello  straniero  titolare  di  altro  permesso  di
          soggiorno che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare. 
              3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4-bis del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998: 
              «Art.  5.  (Permesso  di  soggiorno).  -   1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
          di  carta  di  soggiorno  o  di   permesso   di   soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere : 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove
          mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
          estensione]; 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d) [superiore a due  anni,  per  lavoro  autonomo,  per
          lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato   e    per
          ricongiungimenti familiari]; 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La  durata  del
          relativo  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'   quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di soggiorno non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
          periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  4,  ovvero  il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via  telematica
          al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL  per
          l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9  dell'art.
          22   entro   trenta   giorni    dal    ricevimento    della
          documentazione. Uguale comunicazione e' data  al  Ministero
          dell'interno per i visti di ingresso  per  ricongiungimento
          familiare di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della documentazione . 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni . 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale . 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano  sopraggiunti
          nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che  non  si
          tratti   di    irregolarita'    amministrative    sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si  tiene  anche  conto
          della natura e della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
          dell'interessato e dell'esistenza  di  legami  familiari  e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,  anche
          della durata del  suo  soggiorno  nel  medesimo  territorio
          nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
          29, comma 1-ter . 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione
          conformi ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1030/2002 del Consiglio, del 13  giugno  2002,  riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.   Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita' ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati
          personali previsti, per la carta di identita' e  gli  altri
          documenti elettronici, dall'art. 36 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico  ufficiale
          . 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico».