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LEGGE 23 settembre 2011, n. 169

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. (11G0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2011
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 2-11-2011
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Contributi in favore della Societa' internazionale per lo studio  del
  medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini 
 
  1. Per sostenere le attivita'  di  ricerca  storica,  filologica  e
bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed  europeo,
e' concesso alla Societa' internazionale per lo studio  del  medioevo
latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di  600.000
euro a decorrere dall'anno 2012. 
  2. E' concesso alla  Fondazione  Ezio  Franceschini,  con  sede  in
Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro  a  decorrere  dall'anno
2012. 
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili  esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  sono  versati  dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30  giugno  di
ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini,  entro  il
30 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  trasmettono
al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  relazione
sull'impiego dei contributi medesimi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.